Appalti

Gare Pnrr, ok alle deroghe sulle assunzioni di giovani e donne se ben motivate dalla Pa

Il servizio giuridico del Mit risponde alle richieste di parere avanzate da due stazioni appaltanti

di Mauro Salerno

Ok alle deroghe sulla quota minima di assunzioni di giovani e donne negli appalti Pnrr. La norma introdotta dal decreto legge 77/2021 (governance e l'attuazione del Pnrr) che prevede misure per l'inclusione di alcune categorie di lavoratori (donne, giovani e disabili) negli appalti finanziati con i fondi del Recovery e del Piano nazionale complementare (Pnc) può essere del tutto bypassata o applicata in quota ridotta dalle stazioni appaltanti, che però devono darne adeguata motivazione di questa scelta. La precisazione arriva dal servizio giuridico del ministero delle Infrastrutture che risponde a due diverse richieste di parere sul tema.

Vale la pena di ricordare che il Dl 77/2021 all'articolo 47 ha introdotto l'obbligo per le stazioni appaltanti di includere nei bandi di gara specifiche clausole atte a garantire che l'impersa vincitrice della commessa assicuri che «una quota pari almeno al 30 per
cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali»arrivi sia dall'occupazione di giovani che di donne.

Percentuali difficili da raggiungere in alcuni particolari ambiti lavorativi. Si pensi per esempio alle donne nelle attività edilizie. Un particolare che non è certo sfuggito in fase di messa a punto delle norme tanto che sia nello stesso decreto (articolo 47, comma 7) sia nelle linee guida sull'applicazione dell'obbligo (pubblicate attraverso il Dpcm 7 dicembre 2021 sulla Gazzetta ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021) sono previste alcune, limitate, scappatoie.

È a queste possibili deroghe che si appella il Mit per rispondere ai dubbi delle Pa. La prima domanda riguarda proprio la possibilità di escludere dagli atti di un gara per l'assegnazione di un cantiere la clausola che imporrebbe di garantire almeno il 30% di occupazione femminile. Con l'istanza n.1649/2022, la stazione appaltante chiede al Mit se è possibile limitare l'obbligo ai soli giovani motivando la scelta con il fatto che in base agli stessi dati forniti dall'Istat sulla percentuale di donne attive nelle costruzioni «l'imposizione del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche strutturali delle mansioni da svolgere nell'appalto».

Tra le righe si intuisce che la risposta è positiva, ma con due accortezze lasciate alla responsabilità delle amministrazioni. Primo: l'onere di giustificare una scelta simile è «particolarmente stringente» e le stazioni appaltanti sono tenute a rendere note le motivazioni «con atto espresso del responsabile della Sa». Il secondo punto è che è vero che le norme consentono di non inserire alcuna clausola nei bandi ma è anche vero che è possibile anche semplicemente ridurre la quota di assunzioni obbligatorie previste nelle due categorie, cioè «limitarsi a stabilire una quota inferiore» del 30%. Dunque piuttosto che fare tabula rasa si potrebbe scendere dal 30% a un livello più basso, «sempre dandone adeguata e specifica motivazione». Infine il Mit ricorda che «la quota occupazionale in questione», nello specifico donne nel settore costruzioni, « ha riguardo non solo alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto, ma anche a quelle relative alla realizzazione di attività adesso connesse o strumentali».

La seconda richiesta di parere (n. 1627/2022) riguarda un caso ancora più specifico. In particolare la stazione appaltante chiede di sapere «se la fornitura di attrezzature scientifiche che da capitolato speciale di appalto non prevede l'onere per l'operatore economico di assunzioni ulteriori correlate all'esecuzione del contratto» possa essere considerata una tipologia contrattuale utile di per sé a dribblare gli obblighi previsti dal Dl 77.

Anche qui la risposta lascia ampi spazi di manovra (e responsabilità) alla stazione appaltante ricordando che le stesse linee guida governative chiariscono che tra i casi che possono indurre a invocare una deroga «possono anche rientrare il tipo di procedura e, a titolo esemplificativo, i casi "di procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiore a tre unità di personale"». Spetta però sempre a chi redige i bandi di gara «fornire adeguata e specifica motivazione e dimostrazione, da esternalizzare nelle determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa, delle ragioni per cui l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati dalla stazione appaltante rendano impossibile» l'applicazione dei vincoli occupazionali previsti dal Dl 77/2021 per gli appalti Pnrr.

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