Personale

Part time verticale, dall'Aran le indicazioni per il calcolo dei permessi 104 e malattia

L'applicabilità del principio di riproporzionamento è condizionata dal monte orario «teorico mensile»

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

L'applicabilità del principio di riproporzionamento ai permessi previsti dalla legge 104/1992 nei confronti del personale a tempo parziale di tipo verticale è condizionato dal monte orario «teorico mensile». Da ciò consegue che se il beneficio viene fruito in giorni, occorrerà raffrontare i giorni lavorabili nel mese dal dipendente part time con quelli lavorabili dal personale full time. Se l'istituto viene fruito in ore, si dovranno rapportare le ore lavorabili nel mese dal dipendente part time con quelle lavorabili dal personale full time. In entrambi i casi, se il valore è superiore al 50% i benefici spettano al dipendente nella misura intera.

Per le assenze malattia occorre riproporzionare il periodo di comporto e imputare allo stesso le giornate di assenza del dipendente ricomprese nel certificato medico e coincidenti con i giorni in cui avrebbe dovuto prestare l'attività lavorativa anche se coincidenti con una giornata festiva o di riposo settimanale.

È quanto precisato dall'Aran in due pareri diffusi in questi giorni con riferimento al personale delle amministrazioni centrali, ma le conclusioni possono ritenersi senz'altro applicabili anche al personale degli enti locali, stante l'identica formulazione letterale degli articoli di riferimento.

Il contratto delle funzioni locali del 16 novembre 2022, nell'attuare un intervento manutentivo della previgente disciplina del trattamento normativo ed economico del personale part time, ha recepito nel testo pattizio i contenuti della dichiarazione congiunta n. 7 del contratto del 21 maggio 2018, precisando che i permessi ex articolo 33, commi 3 (tre giorni o diciotto ore al mese) e 6 (permesso giornaliero di due ore), della legge 104/1992 si riproporzionano solo qualora l'orario teorico mensile sia pari o inferiore al 50% di quello del personale a tempo pieno.

Confrontando i due testi si osservano delle differenze: nella dichiarazione congiunta n. 7 si fa riferimento al concetto di «numero di giornate» mentre nel nuovo testo contrattuale il riferimento è l'orario «teorico mensile».

Il nuovo testo contrattuale, peraltro identico anche negli altri contratti di comparto (come l'articolo 33 del contratto delle funzioni centrali del 9 maggio 2022), come deve essere concretamente applicato?

Lo spiega l'Aran con il parere CFC 111a.

Per comprendere quando operare il riproporzionamento è necessario declinare la locuzione «orario teorico mensile» richiamato nella disposizione contrattuale.

Poiché il permesso in questione può essere fruito sia in giorni che in ore, ne discende che le differenti modalità di fruizione comportano una diversa modalità di determinazione dell'orario teorico mensile. Pertanto se il beneficio viene fruito in giorni, occorrerà raffrontare i giorni lavorabili nel mese dal dipendente part time con quelli lavorabili dal personale full time; laddove, invece, l'istituto venga fruito in ore, si dovranno rapportare le ore lavorabili nel mese dal dipendente part time con quelle lavorabili dal personale full time.

In sintesi il riproporzionamento si applicherà solo se da tale confronto si ottiene un valore pari o inferiore al 50%.

Il principio di riproporzionamento, per espressa previsione contrattuale, trova diretta applicazione in caso di assenza per malattia.

In tal caso, precisa l'Aran (parere CFC 113), l'amministrazione dovrà riproporzionare il periodo di comporto e imputare allo stesso le giornate di assenza del dipendente ricomprese nel certificato medico e coincidenti con i giorni in cui avrebbe dovuto prestare l'attività lavorativa anche se coincidenti con una giornata festiva (come ad esempio la festività del Santo Patrono).

Stessa sorte per il giorno di riposo settimanale, pertanto, è applicabile la medesima presunzione di continuità alla quale si ricorre per calcolare il periodo di comporto del personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

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