Amministratori

Finisce all'Adunanza plenaria la vicenda delle concessioni demaniali

La pronuncia servirà anche a dare indicazioni per l'analoga problematica dei rinnovi di mercati e fiere

di Pippo Sciscioli

Temperature bollenti, è il caso di dire con l'arrivo della prossima estate, per la vicenda delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricettive (lidi, spiagge, stabilimenti balneari) che, negli ultimi tempi, hanno messo in serie difficoltà i Comuni alle prese con la intricata normativa da applicare. Anche alla luce del contrasto giurisprudenziale insorto sulla materia fra alcune sezioni dei Tar e il Consiglio di Stato.

Il Presidente del Consiglio di Stato, Filippo Patroni Griffi, con decreto n. 160 del 24 maggio, ha deferito la questione all'Adunanza del Consiglio di Stato, la cui udienza è stata fissata al 13 ottobre prossimo, quindi al termine dell'incombente stagione estiva, per individuare una soluzione definitiva. Con buona pace di tutti i soggetti coinvolti, dai Comuni, preposti al rilascio delle concessioni, agli operatori del settore, che rappresentano una cospicua fetta del comparto turistico italiano.

Il casus belli è rappresentato dall'articolo 1, commi 682 e 683 della legge finanziaria del 2019, la n. 145/2018, che ha prorogato - fino al 31 dicembre 2033 - in favore degli operatori uscenti le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per uso turistico-ricreativo.

Una sorta di camuffata riproposizione ex lege dell'istituto del «diritto di insistenza», ossia del diritto di preferenza dei concessionari uscenti, già previsto dal Codice della Navigazione, messo al bando dalla sentenza del 14 luglio del 2016 della Corte di Giustizia in nome dei principi euro-unionali fissati dalla Direttiva Bolkestein (123/2006) in tema di tutela della concorrenza, selettività e concorsualità delle autorizzazioni per attività economiche in relazione alla scarsità delle risorse naturali su cu si svolgono.

In applicazione della legge 145/2018, alcuni Comuni hanno già proceduto alla proroga automatica delle concessioni demaniali in favore degli operatori uscenti, determinando per converso, però, le proteste di molti altri, di fatto esclusi dalla possibilità di concorrere alla gestione di lidi e stabilimenti balneari.

Sul contenzioso giurisdizionale che ne è seguito è insorto un contrasto in giurisprudenza.

Da un lato, il Tar Lecce (sentenza 73/2021), secondo cui la direttiva Bolkestein non è auto-esecutiva e non trova diretta applicazione nello Stato italiano, sicchè in assenza di altre norme deve prevalere la legge 145/2018 che dispone l'estensione al 2033 delle concessioni demaniali marittime, senza dunque l'obbligo di indire alcuna preventiva procedura di evidenza pubblica; dall'altro, il Tar Catania (sentenza n. 504/2021) secondo cui, al contrario, la Pa è tenuta a indire procedure competitive, disapplicando direttamente la norma nazionale confliggente con il diritto europeo, a maggior ragione se tale contrasto è stato accertato dalla Corte di Giustizia, costituendo un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l'apparato amministrativo e per i suoi funzionari, qualora tale apparato sia chiamato ad applicare la norma interna contrastante con il diritto europeo, di non applicarla.

Sulla questione, si erà già espresso il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7874/2019 favore della disapplicazione diretta delle previsioni in materia della legge 145/2018, con il conseguente obbligo per i Comuni di indire gare pubbliche per il rilascio delle concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo

La tormentata vicenda sembrerebbe dunque giunta ai titoli di coda con il deferimento all'Adunanza Plenaria, la cui pronuncia servirà anche a dare indicazioni per l'analoga problematica dei rinnovi automatici delle concessioni di suolo pubblico per mercati e fiere disposti per legge fino al 31/12/2032.

Il quesito fondamentale posto all'attenzione del supremo consesso riguarda la sussistenza o meno dell'obbligo per i funzionari della Pubblica amministrazione dello Stato membro dell'Ue di disapplicare la norma nazionale (che nel caso di specie appunto prevede il rinnovo automatico delle concessioni demaniali) confliggente col diritto dell'Unione europea (che invece impone preventive gare pubbliche) e se, nel caso di direttiva self-executing, l'attività interpretativa prodromica al rilievo del conflitto e all'accertamento dell'efficacia della fonte sia riservata unicamente all'autorità giudiziaria o anche ai dirigenti e ai funzionari della Pa, preposti al rilascio delle concessioni demaniali.

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