Personale

Corte conti, vietati ai pensionati anche formazione e supporto tecnico

Per la sezione Sardegna sono attività equiparabili agli incarichi di consulenza

di Arturo Bianco

Lo svolgimento di attività di supporto e di formazione operativa è assimilabile alle consulenze e, quindi, anche questi incarichi sono preclusi ai pensionati. Possono essere così sintetizzate le indicazioni di maggiore rilievo contenute nel parere n. 139/2022 della sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna.

L’indicazione viene formulata dopo che la sezione Autonomie, con la deliberazione n. 14/2022, ha chiarito che l’esame di questo tema rientra tra quelli su cui la magistratura contabile può fornire il proprio parere. La lettura della delibera sarda può essere definita come estensiva della nozione di consulenza, e limitativa della sfera degli incarichi professionali.

Il divieto di conferire ai pensionati incarichi di consulenza o dirigenziali e di nomina in organi di governo delle Pa e delle partecipate, con le eccezioni degli incarichi gratuiti e di quelli di assessore, è stata dettato dal Dl 90/2014 per favorire il ricambio generazionale. Nel caso specifico la questione riguarda un piccolissimo comune in cui è cessata per collocamento in quiescienza la responsabile del settore amministrativo; l’ente, in carenza di sostituzione e per formare il personale, intendeva continuare a utilizzare le competenze dell’interessata.

Nell’ambito della consulenza rientra per i giudici contabili sardi il supporto professionale reso da un soggetto che ha una specifica qualificazione. Tanto più se si tratta di attività non caratterizzate da una chiara distinzione rispetto alle attività interne all’amministrazione stessa. Un’ulteriore motivazione che spinge a questa conclusione è costituita dalla considerazione che nella sostanza non si registrano modifiche o innovazioni significative rispetto alle attività svolte in precedenza dalla stessa persona nella veste di responsabile, salvo la firma dei provvedimenti finali o a valenza esterna. Viene evidenziato, riprendendo le indicazioni già fornite dalla Funzione Pubblica, che ciò che conta non è il nome giuridico dato al rapporto, ma il suo contenuto sostanziale.

Il parere ricorda infine che il superamento dei vincoli di spesa alle collaborazioni non produce effetti sulla limitazione della possibilità di conferire incarichi al personale in quiescenza, limitazione che si estende sia a coloro che hanno svolto la propria attività presso l'ente o presso altre PA o alle dipendenze di privati.
É opportuno infine ricordare che, sulla base delle previsioni dettate dal Dl 36/2022, i pensionati possono essere fino al 2026 destinatari di incarichi di collaborazione conferiti dalle Pa per l'attuazione del Pnrr o altri progetti di finanziamento. Questa deroga opera nell'ambito delle attività di supporto al Rup e, in caso di assenza assoluta della professionalità tra il personale in servizio e per un arco temporale limitato, le amministrazioni possono conferire ai pensionati anche l'incarico di Rup.

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