Fisco e contabilità

Caro-energia, sì all'utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione ma solo secondo le priorità fissate dalla legge

Non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'ente

di Corrado Mancini

L'avanzo libero di amministrazione può fronteggiare l'aumento delle spese energetiche (gas ed energia elettrica) solo nella misura in cui il suo impego risponda alle specifiche finalità indicate nel comma 2 dell'articolo 187, nell'ordine di priorità riportato, in quanto lo stesso non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione. Lo sostiene la sezione regionale della Corte dei conti per la Lombardia con la delibera n. 63/2022.

I magistrati contabili evidenziano come l'articolo 187, comma 1, del Tuel preveda una "ripartizione" del risultato di amministrazione in fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti, fondi accantonati e fondi liberi. Dall'esame della norma (e di altre disposizioni del Tuel) non si traggono elementi univoci atti a identificare l'avanzo di amministrazione con i fondi liberi, con le risorse, cioè, che "residuano", una volta sottratte dal risultato di amministrazione le quote vincolate, quelle destinate agli investimenti e quelle accantonate.

Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. Le quote del risultato di amministrazione destinate e libere, invece, «non possono essere utilizzate prima dell'approvazione del rendiconto (art. 187 TUEL; Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, par.9.2; Principio contabile applicato concernente la programmazione, par. 9.7 e 9.7.3)».

L'approvazione del rendiconto non è, però, l'unica condizione prevista per l'utilizzo dei fondi liberi del risultato di amministrazione. Il comma 2 dell'articolo 187 (analogamente all'articolo 42, comma 6, del Dlgs 118/2011, per le Regioni) dispone, infatti, che detti fondi possono essere utilizzati dall'ente con provvedimento di variazione di bilancio, solo per alcune finalità, che la norma prevede espressamente e indica secondo un preciso ordine di priorità, e cioè: la copertura dei debiti fuori bilancio; i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, se non possa provvedersi con mezzi ordinari (vale a dire, con tutte le possibili politiche di contenimento delle spese e di massimizzazione delle entrate proprie, senza necessariamente arrivare all'esaurimento delle politiche tributarie regionali e locali), il finanziamento di spese di investimento; il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente, vale a dire caratterizzate dall'assenza di continuità temporale; l'estinzione anticipata dei prestiti.

Pertanto, come chiarito dal giudice costituzionale, l'avanzo libero «non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell'assoluta discrezionalità dell'amministrazione. Anzi, l'avanzo di amministrazione "libero" delle autonomie territoriali è soggetto a un impiego tipizzato» (Corte costituzionale, sentenze n. 138/2019 e 167/2021). L'impianto normativo fissato dall'articolo 187 del Tuel, costituisce espressione dei principi sottesi alla materia all'armonizzazione dei bilanci pubblici, a cui è riconducibile la disciplina della destinazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione (Corte costituzionale, n. 167/2021), che, in seguito alla modifica costituzionale apportata con la legge costituzionale 1/2012, rientra nella competenza esclusiva dello Stato. Quanto esposto induce, il collegio contabile, a ritenere che, seppure l'avanzo di amministrazione determini la sussistenza di veri e proprio cespiti in capo all'ente (Corte costituzionale, n. 101/2018), il relativo impiego è subordinato al rispetto delle specifiche finalità indicate in ordine di priorità nel comma 2 dell'articolo 187 del Tuel, ovvero in altra disposizione normativa statale, che ne disponga un'espressa deroga. Con la conseguenza che è possibile fronteggiare l'aumento delle spese energetiche (gas ed energia elettrica), applicando la quota libera del risultato di amministrazione, solo nella misura in cui l'impiego risponda alle specifiche finalità indicate nel comma 2 dell'articolo 187, nell'ordine di priorità riportato.

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