Fisco e contabilità

Enti locali, via libera della Ragioneria all'indebitamento 2023/24 - Ecco la circolare sul pareggio di bilancio

L'ok della RgS arriva a valle delle verifiche effettuate sui bilanci consolidati a livello di comparto

di Patrizia Ruffini

Legittimato, per il biennio 2023-2024, il ricorso all'indebitamento da parte del singolo ente locale. Il via libera arriva dalla Ragioneria Generale dello Stato, a valle delle verifiche poste in essere sui bilanci consolidati a livello di comparto, illustrate nella circolare n. 5 del 27 gennaio 2023.

Con le circolari n. 5/2020 e 8/2021, Via XX settembre aveva fornito chiarimenti sull'obbligo del rispetto del pareggio di bilancio, sancito dagli articoli 9 e 10 della legge 243/2012.

Innanzitutto, il saldo di cui all'articolo 9 della legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo di avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito) deve essere rispettato a livello di comparto regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito (articolo 10 della legge 243/2012). Dall'esito di tale verifica dipende, dunque, la sostenibilità del debito acceso da parte dei singoli enti locali.

Questi ultimi sono, invece, tenuti a osservare esclusivamente gli equilibri di cui al Dlgs 118/2011 - così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge 145/2018 - ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, includendo l'utilizzo di avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. L'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri facente parte del rendiconto dell'ente (allegato 10 al Dlgs 118/2011).

Il rispetto dell'articolo 9 della legge 243/2012 è verificato ex ante, a livello di comparto, dalla Ragioneria generale dello Stato sulla base delle informazioni desunte dai bilanci di previsione, trasmessi dagli enti territoriali alla Bdap.

La verifica effettuata il 23 gennaio 2023 consolidando, per regione e a livello nazionale, i dati di previsione riferiti agli anni 2022- 2024, trasmessi alla Bdap da parte degli enti territoriali, mostra, negli anni 2023-2024, il rispetto, a livello di comparto, del richiamato saldo di cui all'articolo 9 (tra il complesso delle entrate e delle spese finali).

Anche la verifica ex post effettuata, sempre a livello di comparto, sui rendiconti 2021 trasmessi alla Bdap mostra che il saldo non è superato.

In conclusione, tenendo conto del rispetto per gli anni 2023 e 2024, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui all'articolo 9 della legge 243/2012 si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'articolo 10 della medesima legge, per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2023-2024.

Va, infine, ricordato che ogni amministrazione deve comunque osservare sia le regole qualitative o quantitative previste dall'ordinamento per l'accensione di mutui o per il ricorso ad altre forme di indebitamento, sia gli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118/2011 e n. 267/2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018).

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