I temi di NT+L'ufficio del personale

Contratti, posizioni organizzative, prove selettive, Imu e Tari

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Contratto di lavoro inferiore alla durata prevista dal bando
La Corte di cassazione, sezione Lavoro, nell'ordinanza 7 luglio 2022 n. 21622, ha ricordato che la stipula del contratto individuale di lavoro, a seguito di pubblico concorso o selezione, per una durata inferiore a quella espressamente prevista nella lex specialis è illegittima e dà diritto al risarcimento del danno per le differenze retributive. Nella sentenza viene altresì rammentato che:
• nel pubblico impiego privatizzato il bando di concorso per l'assunzione di personale ha la duplice natura giuridica di provvedimento amministrativo e di atto negoziale (offerta al pubblico), vincolante nei confronti dei partecipanti al concorso;
• il bando di concorso, ove contenga gli elementi del contratto alla cui conclusione è diretto, in quanto preordinato alla stipulazione di contratti di lavoro che esigono il consenso delle controparti, costituisce un'offerta al pubblico, ai sensi dell'articolo 1336 del codice civile, di cui è inammissibile l'integrazione o modifica in epoca successiva all'inizio del percorso di selezione, determinandosi, in caso contrario, un'alterazione della disciplina prevista per lo svolgimento della procedura.

Finanziamento di posizione organizzative di nuova costituzione
In data 19 luglio 2022, l'Aran ha inserito nella propria banca dati, l'orientamento applicativo CFL160, che afferma quanto segue in risposta alla richiesta di come finanziare la prima costituzione delle posizioni organizzative: «In relazione alla questione posta, ai fini del finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa, a regime, occorre fare riferimento alle disposizioni contrattuali previste dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 67, comma 1, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018. Al riguardo, si ritiene, che il suddetto Ente dovrà tenere conto di quanto disposto dall'art. 7, comma 4, lett. u), del CCNL del 21.5.2018. Quest'ultima previsione prevede, difatti, che sia oggetto di contrattazione integrativa ‘l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5, attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 67».

Regole per la prova preselettiva
Il Tar Puglia-Lecce, sezione II, nella sentenza 8 luglio 2022 n. 1775, ha ritenuto di affermare che la prova preselettiva non deve essere effettuata quando alla stessa si presenti un numero di candidati inferiore rispetto alla soglia di sbarramento fissata dal bando di concorso. In questi casi l'amministrazione non deve darvi luogo, essendo venuta meno la sua ragion d'essere, dato che il numero massimo di potenziali ammessi alle successive fasi è superiore ai concorrenti presenti alla data di convocazione. Diversamente, l'espletamento della prova preselettiva ed i suoi esiti sono illegittimi in quanto, con gli stessi, si realizza una scrematura dei candidati eccessiva rispetto a quella che il bando stesso intendeva perseguire, così violandosi il principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

Incentivi Imu e Tari e rendiconto
Il Comune di Roccalumera, alla luce del principio di diritto sancito dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2021/QMIG, chiede alla sezione regionale di controllo Sicilia della Corte dei conti se, sulla base di questo e delle relative motivazioni, sia possibile un ulteriore ampliamento degli ambiti applicativi del precetto contenuto nel comma 1091 dell'articolo 1 della legge 145/2018, sino al riconoscimento del trattamento incentivante anche nell'ipotesi in cui l'approvazione del rendiconto avvenga oltre il maggiore termine concesso dalla normativa, ma entro l'esercizio in cui cade l'obbligo della rendicontazione.