Personale

Per i piccoli enti semplificazioni con sanzioni

Il piano delle performance non è obbligatorio ma serve per le indennità di risultato

di Arturo Bianco

Il Piao va anche negli enti con meno di 50 dipendenti, ma in una forma semplificata. Le semplificazioni sembrano però essere molto ridotte, già indicate in precedenza con riferimento ai documenti inglobati, e spesso non sono coordinate con le previsioni di carattere generale.

Il Dpr 81/2022 che indica i piani inglobati e il Dm del 24 giugno 2022 chiariscono che l’adozione del documento in forma semplificata è obbligatoria per le piccole amministrazioni e precisano che la soglia è fissata nel numero dei dipendenti inferiore a 50. Per l’Anci il calcolo, in assenza di indicazioni specifiche, va fatto al 31 dicembre sulla base dei cedolini dell’anno precedente.

Questi enti non devono redigere la sottosezione Valore Pubblico. Nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza devono inoltre fare una mappatura limitata dei processi: infatti ci si deve riferire solo a quelli che lo scorso 30 giugno l’ente aveva già analizzato, indicando anche le misure di prevenzione da adottare. Inoltre, ci si deve limitare ad autorizzazioni e concessioni; contratti pubblici, concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, concorsi e prove selettive, processi individuati dal responsabile anticorruzione e dai responsabili degli uffici che hanno maggiore rilevanza. Quindi, non processi individuati dagli organi di governo, il che appare discutibile. Gli enti devono aggiornare la mappatura nel corso del triennio solo in presenza di fatti corruttivi o di rilevanti cambiamenti organizzativi o a seguito del manifestarsi di responsabilità amministrativa o contabile o di altre ipotesi di conclamata cattiva gestione. Alla scadenza del triennio di applicazione del Piano, la mappatura dovrà tenere conto delle risultanze del monitoraggio, che però i piccoli enti non devono approvare. Nella sottosezione Fabbisogno del personale le PA si possono limitare all’indicazione delle cessazioni previste e dei fabbisogni che si intendono coprire.

Quindi, non vi è un vincolo ad adottare il piano delle performance, ma la sua mancata adozione impedisce la valutazione e la conseguente erogazione dell’indennità di risultato a segretari, dirigenti e posizioni organizzative, e blocca l’incentivazione della performance organizzativa e individuale.

Non vi è un vincolo neppure ad adottare il piano delle azioni positive, ma la sua assenza è sanzionata con il divieto di effettuare assunzioni. Non vi infine un vincolo, nel piano del fabbisogno, a indicare l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza, il che però determina la nullità delle assunzioni eventualmente effettuate per coprire questi posti.

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