Fisco e contabilità

Corte costituzionale, risparmi «liberi» per le Regioni

Le risorse delle regioni non possono essere vincolate a priori per contribuire agli obiettivi di finanza pubblica. Può essere riassunta in questo modo la sentenza 247/2017 (presidente Grossi, relatore Carosi) depositata ieri dalla Corte costituzionale, che si addentra nell’esame di due snodi fondamentali nella riforma dei conti pubblici alla base del pareggio di bilancio: l’avanzo di amministrazione, cioè i “risparmi” che gli enti territoriali registrano a fine anno, e il «fondo pluriennale vincolato», lo strumento con cui vengono gestite le spese per investimenti impegnate ma non pagate nel corso dell’anno.

La questione
I temi sono ad alto tasso di tecnicismo, figlio anche della complessità delle nuove regole che secondo la stessa sentenza costituzionale dovrebbero spingere il governo a una maggiore «trasparenza divulgativa», perché il bilancio è un «bene pubblico» che deve essere comprensibile sia agli amministratori sia ai cittadini amministrati. Proprio il carattere difficilmente commestibile degli ingredienti tecnici impone però di partire dalla sostanza. Le Province autonome di Trento e Bolzano, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto hanno chiesto di dichiarare illegittimi una serie di passaggi dell’articolo 1 dell’ultima riforma contabile (legge 164/2016), in cui si definiscono le entrate e le uscite su cui calcolare il pareggio di bilancio. La Consulta non ha bocciato la norma, a patto però di seguirne un’interpretazione «costituzionalmente orientata» che di fatto impedisce alle manovre nazionali di acquisire ex ante fondi regionali per far quadrare i conti consolidati della Pa, quelli che vanno agli esami della commissione Ue. E per questa via indica una strada interpretativa utile anche per i Comuni.

La gestione dell’avanzo
La prima voce in discussione è rappresentata dall’avanzo, cioè dai risparmi che gli enti accantonano a fine anno e che possono essere utilizzati nell’esercizio successivo. La riforma non li elenca tra le voci su cui calcolare il pareggio di bilancio ma questa loro assenza, spiega la Corte, non significa che questi soldi vadano necessariamente rimessi sul piatto della finanza pubblica per coprire gli investimenti di altri enti. Il punto, infatti, è che l’avanzo si misura a consuntivo, entro aprile dell’anno successivo a quello dell’esercizio di riferimento, mentre il pareggio va rispettato anche a preventivo. La mancata inclusione dell’avanzo nei numeri del pareggio, quindi, va spiegata con questo problema di calendario, e non con l’obbligo di mettere gli eventuali risparmi a disposizione del resto della Pa. «L’avanzo di amministrazione - chiosa la Corte - rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza».

I meccanismi del fondo pluriennale vincolato
Sulla stessa linea corre l’interpretazione della Corte sui meccanismi del fondo pluriennale vincolato, che non si possono tradurre in un blocco, a favore della finanza pubblica complessiva, di una quota di risorse per gli investimenti che gli enti territoriali hanno impegnato in vista degli anni successivi. Anche perché, altrimenti, si finirebbe per tornare a ostacolare i pagamenti pubblici su cui la finanza pubblica ha investito miliardi nei decreti sblocca-debiti. Il fondo, concludono quindi i giudici delle leggi, deve servire solo come strumento di «garanzia conservativa» per i soldi collegati agli investimenti messi in calendario ma pagati negli esercizi finanziari successivi, quando maturano gli stati di avanzamento lavori. In nessun modo, quindi, l’etichetta che si mette sulle diverse risorse può spostarle dalla loro destinazione originaria.

La portata della decisione
I principi fissati dalla Corte nella sentenza sono fondamentali per evitare applicazioni “strumentali” delle regole del pareggio di bilancio, ma guardano più in generale ai meccanismi distorsivi della finanza pubblica. La manovra che sarà approvata oggi al Senato, per esempio, conferma per l’anno prossimo il meccanismo che impone alle Regioni di accantonare un avanzo di bilancio da 2,2 miliardi, grazie al quale i conti pubblici riducono il deficit di quello 0,13% del Pil che finora si è rivelato essenziale per rispettare gli obiettivi Ue. La sentenza, ovviamente, non ne parla, perché oggetto della contestazione erano altre regole: ma la somiglianza con il problema dell’utilizzo “centrale” di risorse locali è evidente.

La sentenza della Corte costituzionale n. 247/2017

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