Fisco e contabilità

Incentivi tributari, rimborso spese legali agli amministratori e trattamento accessorio: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Incentivo tributario
Le condizioni di ordine generale per il riconoscimento dell'incentivo in favore del personale coinvolto nell'attività di accertamento e riscossione dell'Imu e della Tari sono le seguenti:
- che il Comune abbia approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini (tenendo conto anche del diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'Interno e, per il rendiconto, con legge); pertanto, questa prima condizione è da ritenersi - che il Comune abbia adottato un proprio regolamento, atto formale individuato dal legislatore quale fonte idonea a determinare - nell'an e nel quantum - la destinazione delle risorse disponibili (pari a una percentuale del maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5%) alle due differenti finalità individuate dalla norma;
- che l'utilizzo delle risorse così individuate sia limitato all'anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l'annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito;
- che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa; - che il beneficio attribuito a ogni singolo dipendente non superi il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale;
- che il servizio di accertamento delle imposte in esame non sia stato esternalizzato in concessione.
Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna - Parere n. 1/2023

Rimborso spese legali amministratori
Sulla base della lettura sistematica dell'articolo 86, comma 5, del Tuel così come interpretato dalla Sezione delle autonomie, può affermarsi che la locuzione normativa «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica», va interpretata nel senso che le risorse debbano essere reperite provvedendo con risorse ordinarie già stanziate, previa verifica dell'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente. Ciò che rileva è che la decisione di spesa, che comporterà "oneri" nuovi e maggiori, allo scopo di non alterare l'equilibrio finanziario pluriennale di parte corrente, trovi copertura nelle risorse finanziarie ordinarie a tale scopo stanziate in bilancio. Il principio è applicabile anche nell'ipotesi di istanza di rimborso pervenuta a giudizio già concluso nell'esercizio precedente.
Sezione regionale di controllo della Puglia - Parere n. 174/2022

Istruttoria sanatoria titoli abilitativi e limiti trattamento accessorio
Con l'articolo 32, comma 40, del Dl 269/2003 viene introdotta la possibilità per l'ente locale di deliberare un aumento del 10% dei diritti e oneri per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi a domande di sanatoria con lo scopo di consentire la costituzione di fondi destinati a progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria. In tal caso, si ha uno specifico vincolo di destinazione sotto il profilo della competenza e della cassa e, di conseguenza, le relative pese possono considerarsi escluse dal tetto agli emolumenti accessori di cui al Dlgs 75/2017.
Sezione regionale di controllo della Puglia - Parere n. 175/2022

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