Amministratori

Ordinanza illegittima se impone oneri a chi non ha accettato il bene in eredità

Deve essere indicato con correttezza il presupposto per il quale si agisce nei confronti del destinatario

di Amedeo Di Filippo

Nelle ordinanze contingibili e urgenti deve essere indicato con correttezza il presupposto per il quale si ritiene sussistere la legittimazione passiva nei confronti del destinatario. È per questo illegittima l'ordinanza che individua come destinatari soggetti che non siano mai stati chiamati all'eredità dell'immobile oggetto delle misure di sicurezza. Lo ha affermato il Tar Sardegna con la sentenza n. 830/2022.

Il fatto
È stata impugnata l'ordinanza sindacale con cui è stata ordinata l'esecuzione di interventi di messa in sicurezza e sanificazione di un immobile. I proprietari eccepiscono che l'immobile afferiva al patrimonio di una sorella del de cuius con cui non avevano mai avuto rapporti e che non avevano mai saputo dell'eredità né tantomeno era stata accettata o presentata la dichiarazione di successione, tanto che il comune avrebbe proceduto ad una mera ricostruzione "genealogica" dei discendenti, collaterali e relativi discendenti, supponendo per ciò solo che essi ne avessero acquisito l'eredità. Lamentano quindi che l'ordinanza sia stata a loro indirizzata sull'erroneo presupposto della titolarità della proprietà senza aver illustrato i criteri e indici in base ai quali sia stata compiuta tale identificazione; sia stata peraltro adottata senza alcun accertamento istruttorio idoneo a comprovare l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente; sia mancata la necessaria comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento ex articolo 7 della legge 241/1990.

L'eredità
Il Tar Sardegna accoglie il ricorso, sul presupposto che l'eredità si acquista solo con l'accettazione, il cui effetto risale al momento dell'apertura della successione. L'accettazione può essere espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità dichiara di accettarla o assume il titolo di erede; è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. Nel caso di specie, i ricorrenti non avevano assunto la qualità di eredi in quanto mai chiamati all'eredità, che nemmeno avevano accettato neanche in forma tacita. Pertanto, non essendo i legittimi proprietari né titolari di altro diritto reale sull'immobile, i ricorrenti non possono essere considerati i destinatari dell'ordinanza. Nemmeno può supplire il fatto che il comune li abbia individuati come legittimati passivi chiamati all'eredità, sia perché tale tesi non è coerente con quanto riportato nell'ordinanza, in cui si fa espresso riferimento agli "eredi" e non ai meri "chiamati all'eredità"; sia perché non risulta nemmeno che i ricorrenti siano mai stati chiamati all'eredità in questione. In tale veste, infatti, sarebbero titolari di una serie di poteri conservativi, di vigilanza e di amministrazione, ma questo comunque non sarebbe sufficiente a fondare la legittimazione passiva poiché tale disposizione contempla una mera facoltà e non un obbligo, tanto che in caso di successiva rinuncia, le spese eventualmente sostenute sono a carico esclusivo dell'eredità.

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