Amministratori

Smaltimento dei rifiuti urbani, il principio dell'autosufficienza vincola il conferimento all'ambito regionale

La gestione a livello provinciale prevista dal Prgr lombardo va considerato un criterio "tendenziale"

di Pietro Verna

Il principio dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani, affermato dall'articolo 182 del decreto legislativo 152/2006 "Norme in materia ambientale", deve essere applicato in ambito regionale. Ciò in attuazione del principio della prossimità territoriale di cui all'articolo 182-bis del medesimo decreto, secondo il quale lo smaltimento dei rifiuti urbani deve avvenire «in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta» e in continuità con quanto stabilito dall'articolo 22, comma 3, del previgente decreto legislativo 22/1997 «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio». Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4519/2021, che ha confermato la pronuncia con cui il Tar Lombardia aveva respinto il ricorso contro il decreto di valutazione di impatto ambientale (Via) rilasciato alla A2A Spa dalla Direzione generale territorio e urbanistica della Regione Lombardia per la realizzazione di un bioreattore per la degradazione di rifiuti non pericolosi nel territorio del Comune di Giussago (Pavia). Decreto che i Comuni limitrofi di Casarile, Noviglio, Vernate, Siziano, Rosate e Zibido San Giacomo avevano impugnato sostenendo che il piano regionale di gestione dei rifiuti (Prgr), approvato con deliberazione della Giunta regionale 27 giugno 2005, aveva individuato quale ambito territoriale ottimale per la gestione autosufficiente dei rifiuti solidi urbani quello provinciale, mentre l'impianto autorizzato, benché ubicato nella Provincia di Pavia, era destinato «in via quasi esclusiva allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla provincia di Milano».

La sentenza del Consiglio di Stato
I Comuni ricorrenti avevano riproposto la tesi sostenuta nel giudizio di primo grado. Il che non ha colto nel segno. Il massimo organo di giustizia amministrativa ha ribadito il principio di autosufficienza su base regionale dello smaltimento dei rifiuti urbani (Consiglio di Stato, sentenza 3895/2020; Tar Lazio, sentenza n. 6324/2019) evidenziando che:
• l'articolo 199 del Dlgs n. 152/2006 ha stabilito che «le regioni [….] predispongono e adottano piani regionali di gestione di rifiuti che prevedono [….] tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, suddivisi per ambito territoriale ottimale»;
• l'articolo 182, comma 3, del Dlgs 152/2006 allora in vigore indicava alla lettera b) quale criterio per lo smaltimento dei rifiuti quello della «vicinanza ai luoghi di produzione». Previsione che l'articolo 8 del decreto legislativo 220/2010 «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE» ha sostituito con il testo vigente ( «È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano»);
• l'articolo 14 della legge della Regione Lombardia 26/2003 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ha stabilito che «la Regione orienta le attività di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale ad assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente».
Da qui la sentenza in narrativa secondo cui l'indicazione del Prgr della Regione Lombardia relativa alla «costituzione di un livello provinciale di gestione dei rifiuti» doveva considerarsi «un criterio "tendenziale" da contemperare con altri criteri altrettanto rilevanti, in particolare quello della efficienza del recupero e della vicinanza ai luoghi di produzione». Fermo restando che in questo senso si è espressa anche la Corte di Giustizia Ue che ha confermato l'esistenza nell'ordinamento italiano del principio dell'autosufficienza su base regionale e del principio di prossimità territoriale (sentenza del 4 marzo 2010, C-29-2008: «allorché uno Stato membro ha singolarmente scelto nell'ambito del suo piano o dei suoi piani di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 7, n. 1, della direttiva 2006/12/CE di organizzare la copertura del suo territorio su base regionale, occorre dedurne che ogni regione dotata di un piano regionale debba garantire, in linea di principio, il trattamento e lo smaltimento dei suoi rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti»).


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