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Covid: sul lavoro oltre 33.300 contagi in due mesi. Confindustria: continuare ad applicare i protocolli

L'Associazione: anche nella fase post-emergenza l'applicazione garantisce un'esimente ex art. 29<i>-bis</i> del Dl n.23/2020 per il datore che li applica sui luoghi di lavoro

di Massimo Frontera

«Anche se i protocolli non costituiscono più condizione per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale, si ritiene di confermare la forte indicazione di continuare ad applicare i protocolli in via cautelativa anche nella fase post emergenziale». Così Confindustria nell'ultima nota del 31 marzo inviata alla globalità delle imprese aderenti all'associazione. Nel fornire la guida alla lettura delle norme che sanciscono la transizione al regime non più emergenziale Viale dell'Astronomia consiglia di continuare ad applicare i vari protocolli di settore (per le costruzioni vale quello rinnovato ad aprile 2021), indipendentemente dalla possibilità offerta dalla norma in senso contrario. La continuità in questo senso viene suggerita da Confindustria non tanto per il venire meno di obblighi normativi e relative sanzioni in caso di inadempienza, quanto per motivi di opportunità ai fini della sicurezza per i lavori (e relative responsabilità per il datore di lavoro) e poi per motivi di profilassi, guardando soprattutto agli oltre 33.300 contagi sui luoghi di lavoro censiti dall'Inail nei primi due mesi dell'anno (si veda oltre). L'assenza di cogenza ed eventuali penali non toglie che «in ogni caso - si sottolinea nella nota - nel nuovo impianto regolatorio della fase post emergenziale, i Protocolli di sicurezza anticontagio continuano a costituire il riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e produttive».

Le ragioni della continuità
Oltre ai dati epidemiologici, c'è poi un altro argomento convincente: il superamento dell'emergenza non ha fatto venire meno le responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 29-bis del Dl n. 23/2020, che prevede appunto la presunzione di pieno adempimento degli obblighi ai sensi del codice civile (articolo 2087) per il datore di lavoro che applica i protocolli. «L'operatività dell'art. 29-bis - ricorda Confindustria - non è soggetta ad alcun termine di scadenza» e «prescinde dalla natura obbligatoria dei Protocolli di sicurezza anticontagio». «Infatti - si spiega - nella logica della presunzione ex art. 29-bis, i Protocolli assumono rilevanza non già per la loro cogenza ex lege, ma per l'osservanza delle rispettive prescrizioni, quali misure necessarie a tutelare i lavoratori ai sensi dell'art. 2087 c.c.». Se ciò non bastasse, «l'indipendenza della presunzione rispetto alla natura obbligatoria dei Protocolli anticontagio è confermata dal secondo periodo della norma stessa, in base al quale, qualora non dovessero trovare applicazione i Protocolli espressamente richiamati, assumono comunque rilevanza le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

La ripresa dei contagi
Quanto ai numeri sui contagi, l'Inail, nel documento pubblicato lo scorso 25 marzo rileva che a fronte di 229.037 denunce di infortunio sul lavoro da Covid-19 segnalate all'Istituto dall'inizio della pandemia, 33.310 sono stati denunciati nel primo bimestre del 2022, pari al 14,5 per cento. «Gennaio - precisa inoltre l'Inail - si colloca, per numerosità di infezioni denunciate (25.200 casi), dopo novembre, marzo, dicembre e ottobre del 2020 e prima di tutti i mesi del 2021». Una ripresa che si rintraccia anche nell'incidenza media delle denunce da Covid-19 sul totale di tutti gli infortuni denunciati: nel 2020 è stata di una denuncia ogni quattro, «nel 2021 si è scesi a una su dodici e nel primo bimestre 2022 è tornata, come nel 2020, a una su quattro».

Le regole nel post-emergenza
Per venire alle regole che, più operativamente, caratterizzano la gestione post-emergenza dei luoghi di lavoro (Dl 24/2022), l'associazione ricorda che: 1 aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, in relazione all'andamento epidemiologico, il ministero della Salute potrà ricorrere al potere di ordinanza in materia di ingressi nel territorio nazionale e per la adozione di linee guida e protocolli connessi alla pandemia da Covid-19; dal 1 aprile 2022 a coloro che abbiano avuto contatti stretti con soggetti accertati positivi si applica la misura dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di usare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto; fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso (diversi da quelli in cui è tassativamente previsto l'obbligo di indossare la mascherina Ffp2 e con esclusione delle abitazioni private) è fatto obbligo, sull'intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie; fino al 30 aprile 2022 è obbligatorio indossare mascherine Ffp2 in determinati casi (autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente).; dal 1 al 30 aprile 2022, per i lavoratori resta l'obbligo di indossare mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro. L'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie viene meno quando per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto sia comunque garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi (fino al 30 aprile, le mascherine chirurgiche sono riconosciute quali Dpi ai sensi del testo unico sulla sicurezza nei luoghi d i lavoro); dal 1 al 30 aprile 2022, è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di green pass base (certificato per vaccinazione, guarigione o test) l'accesso a mense e catering continuativi su base contrattuale, servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, e corsi di formazione anche privati; dal 1 al 30 aprile 2022 è consentito sull'intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti con green pass rafforzato (vaccinazione o guarigione) l'accesso a convegni e congressi; da 25 marzo al 30 aprile 2022, per tutti i lavoratori - inclusi gli ultracinquantenni - l'accesso ai luoghi di lavoro è concesso con il green pass base; per gli ultracinquantenni i controlli delle certificazioni si svolgeranno in conformità alla procedura aziendale già adottata per i lavoratori under 50; fino al 31 dicembre 2022 l'obbligo vaccinale continua ad applicarsi a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie; fino al 15 giugno 2022 resta fermo l'obbligo vaccinale per coloro che si occupano di formazione professionale (personale e personale docente).

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