Personale

Lavoro da remoto, il luogo della prestazione va concordato tra dipendente e amministrazione

Come per il lavoro agile, è necessario il confronto con i soggetti sindacali

di Corrado Mancini

Fra le novità di rilievo della Programmazione 2023-2025, negli enti locali, vi è sicuramente l'introduzione a pieno titolo del Piao che alla sezione 3.2 «Organizzazione del lavoro agile» prevede siano indicati, in coerenza con i contratti, la strategia e gli obiettivi legati allo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, anche da remoto ( lavoro agile e telelavoro). In questo senso nel nuovo contratto 2019-2021 è inserito il Titolo IV rubricato "Lavoro a distanza" suddiviso in due capi: il primo dedicato al lavoro agile e il secondo ad altre forme di lavoro a distanza.

Anche per il lavoro da remoto ricompreso fra le altre forme di lavoro a distanza, come per il lavoro agile, è necessario il confronto con i soggetti sindacali (articolo 5 del contratto) al fine di concordare i criteri generali delle modalità attuative, i criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro, nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi.

Contrariamente al lavoro agile il lavoro da remoto può essere prestato anche, con vincolo di tempo e nel rispetto dei conseguenti obblighi di presenza derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro, attraverso una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, che comporta la effettuazione della prestazione in luogo idoneo e diverso dalla sede dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato. Il lavoro da remoto, realizzabile con l'ausilio di dispositivi tecnologici, messi a disposizione dall'amministrazione, può essere svolto nelle forme seguenti: a) presso il domicilio del dipendente; b) altre forme di lavoro a distanza, come presso le sedi di coworking o i centri satellite.

Il lavoratore è soggetto ai medesimi obblighi derivanti dallo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede dell'ufficio, con particolare riferimento al rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro.

Il luogo o i luoghi dove viene prestata l'attività lavorativa sono concordati fra il lavoratore e l'amministrazione che è tenuta alla verifica della sua idoneità, anche ai fini della valutazione del rischio di infortuni sia nella fase di avvio che successivamente, con frequenza almeno semestrale.

Il lavoro da remoto è adottato con il consenso del lavoratore e, di norma, in alternanza con il lavoro svolto presso la sede dell'ufficio per attività, previamente individuate dalle stesse amministrazioni, dove è richiesto un presidio costante del processo e dove sussistono i requisiti tecnologici che consentano la continua operatività e il costante accesso alle procedure di lavoro ed ai sistemi informativi oltreché affidabili controlli automatizzati sul rispetto degli obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di orario di lavoro.

Allo scopo di accompagnare il percorso di introduzione e consolidamento del lavoro da remoto, nell'ambito delle attività del piano della formazione, da indicarsi nella sottosezione del Piao 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale", saranno previste specifiche iniziative formative per il personale che usufruisca di tale modalità di svolgimento della prestazione al fine di formare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità da remoto.

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