Urbanistica

Urbanizzazioni a scomputo, l'accettazione della Pa deve sempre essere espressa e consensuale

Il Tar Calabria: l'ammissione allo scomputo è sempre sottoposta a valutazione discrezionale

di Massimo Frontera

Opere di urbanizzazione a scomputo realizzate dal privato al di fuori di qualsiasi tipo di accordo tra lo stesso privato e il comune; e senza alcuna accettazione espressa da parte di quest'ultimo. Opere che - secondo il privato ricorrente - sarebbero state realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e che l'ente locale non mai ha preso in carico, ignorando le istanze in tal senso del privato. La causa trattata dal Tar Calabria - Seconda Sezione di Catanzaro n.612/2022 pubblicata lo scorso 8 aprile - ha al centro questa questione, sottoposta al Tar dall'impresa, la quale ha appunto contestato il «silenzio serbato» dall'amministrazione - un piccolo comune del cosentino - sull'istanza di presa in carico delle opere nel'ambito della realizzazione di un complesso turistico.

Ricapitolando la controversia, i giudici segnalano che atti si sono svolti negli anni 1974-1977, quando la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo non prevedeva ancora una convenzione ma era sufficiente il semplice impegno da parte del privato proponente. Tuttavia, l'elemento determinante sottolineato dai giudici - e corroborato da una ricca giurisprudenza - è che la realizzazione delle opere e la successiva cessione a scomputo degli oneri di urbanizzazione, richiede sempre l'accettazione esplicita e consensuale da parte dell'amministrazione. Accettazione che, a sua volta, resta sempre sottoposta a discrezionalità senza necessità di motivare una eventuale diversa scelta.

«L'ammissione allo scomputo - ricordano infatti i giudici citando una pronuncia del Tar Puglia (Bari n.158/2019) - costituisce oggetto di una valutazione ampiamente discrezionale da parte dell'amministrazione (che ben può optare per soluzioni diverse senza obbligo di specifica motivazione) ed un vero e proprio diritto sorge in capo al privato proponente allorché, a fronte della realizzazione da parte sua di opere di urbanizzazione ovvero dell'impegno a realizzarle, vi sia stato un espresso atto di "accettazione" consensuale da parte della stessa amministrazione».

Invece, nella vicenda esaminata sono mancate «sia una preventiva e positiva valutazione del Comune sulla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da parte del costruttore, risultante da apposita convenzione ovvero dal titolo autorizzativo degli interventi edilizi realizzati», «sia un atto di accettazione espressa successivo alla realizzazione di tali opere». In assenza di tali elementi, i giudici hanno concluso che non ci sono «i presupposti per la presa in carico delle opere urbanizzazione primaria realizzate».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©