Personale

Incarichi esterni, in quanto eccezionali devono essere temporanei e non eccedere 5 anni

La verifica della indisponibilità delle risorse interne costituisce condizione logica necessaria

di Amedeo Di Filippo

Ogni consulenza, in quanto eccezionale, deve essere temporanea e non può durare più di 5 anni; la verifica della indisponibilità delle risorse interne costituisce un prius logico necessario da utilizzarsi nel percorso che si conclude con la decisione di conferire l'incarico, senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni assunte per relationem. È quanto sostiene la sezione regionale di controllo per la Regione Emilia Romagna della Corte dei Conti nella delibera n. 79/2022.

Le consulenze
La sezione esamina gli atti di importo superiore a 5.000 euro pervenuti nell'ambito delle trasmissioni obbligatorie previste dall'articolo 1, comma 173, della legge 266/2005. Si tratta di studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione; spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposti per incarichi di consulenza; contratti di consulenza. Per questi atti la Corte dei conti opera un controllo sia dei singoli atti che dei regolamenti emanati dagli enti locali per il conferimento di incarichi a esterni. In tema, l'articolo 7, comma 5-bis, del Dlgs 165/2001, introdotto dal Dlgs 75/2017, ha sancito il divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, comminando contestualmente la nullità di tali contratti e la responsabilità erariale e dirigenziale del funzionario stipulante.
Queste le condizioni di legittimità per il conferimento di incarichi: l'ente deve aver accertato previamente l'impossibilità di utilizzo delle strutture organizzative e delle risorse umane interne; per gli enti sopra i 5.000 abitanti il provvedimento deve essere corredato del parere obbligatorio non vincolante dell'organo di revisione; l'incarico deve essere conferito sulla base di procedure comparative; l'oggetto della prestazione deve essere determinato e corrispondere a obiettivi o progetti specifici e determinati; l'oggetto della prestazione deve rientrare tra le competenze istituzionali attribuite dalla legge all'ente o previste nel programma approvato dal consiglio; la prestazione deve essere «altamente qualificata»; il ricorso a personale esterno è eccezionale e temporaneo; l'atto di conferimento dell'incarico deve essere pubblicato sul sito web dell'ente e deve rispettare le previsioni dei limiti di spesa disposti dalla legge.

Le linee guida
Nel proporre le proprie considerazioni sugli atti esaminati, la sezione regionale per l'Emilia-Romagna valuta positivamente i documenti prodotti dall'ente ma stigmatizza il non rispetto di due condizioni di legittimità imposte dalla legge. La prima: il conferimento di incarichi al personale esterno, essendo "eccezionale" comporta la necessaria temporaneità del conferimento, per cui la durata quinquennale della consulenza, nel caso disposta, si pone in netta violazione del predetto principio. La seconda: manca l'esperimento della preventiva procedura di interpello; la sezione ritiene inconferenti e non accoglibili le motivazioni addotte dall'ente secondo cui non è stata esperita la procedura di interpello nei confronti del personale interno in quanto è stata rilevata l'assenza di figure professionali dotate di specifiche competenze e professionalità nella materia oggetto del contratto, anche alla luce della complessità delle tematiche e procedure a questa afferenti. Per quest'ultimo profilo, rammenta la sezione che la verifica della indisponibilità delle risorse interne costituisce un prius logico necessario, da utilizzarsi dall'amministrazione nel percorso discrezionale-valutativo che si conclude con la decisione di conferire l'incarico e che il corredo motivazionale deve sussistere all'adozione dell'atto, senza possibilità di integrazioni postume o di motivazioni assunte per relationem.

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