I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Patrimonio netto da riclassificare con il rendiconto 2021

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Si approssima la scadenza per l'approvazione da parte degli enti locali del rendiconto della gestione dell'esercizio 2021, fissata al prossimo 30 aprile, data entro la quale sarà necessario aggiornare il patrimonio netto in base alla nuova classificazione stabilita dal decreto correttivo al principio contabile applicato n. 3 dello scorso settembre.

Il Dm 1° settembre 2021, nell'apportare diverse modifiche al suddetto principio, ha in particolare rivisto le voci che compongono il patrimonio netto, al fine di eliminare alcune "storture" presenti in precedenza, quale, ad esempio, la possibilità che il fondo di dotazione assumesse valore negativo. In particolare, il suddetto decreto ha aggiunto alle componenti già esistenti (fondo di dotazione, riserve, risultati economici positivi o negativi di esercizio) due nuovi elementi: i risultati economici di esercizi precedenti e le riserve negative per beni indisponibili. Con riferimento al primo, si tratta in realtà di un mero spostamento di una voce in precedenza inclusa all'interno delle riserve. Del tutto nuova è la voce destinata ad accogliere l'eventuale valore negativo conseguente alla evidenziazione nel patrimonio netto della quota dello stesso imputabile al valore dei beni demaniali, dei beni patrimoniali indisponibili e dei beni culturali, iscritti nell'attivo. Questa circostanza si verifica quando le riserve disponibili e gli utili di esercizi precedenti non sono in grado di dare piena copertura al predetto valore.

Il principio contabile, come innovato dal decreto, ha precisato inoltre in maniera più puntuale la composizione e la funzione delle diverse poste che compongono il patrimonio netto.

Con riferimento al fondo di dotazione, che rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente, si precisa che lo stesso non può assumere valore negativo. Infatti, con l'entrata in vigore dell'obbligo di valorizzare la riserva indisponibile relativa ai beni demaniali e patrimoniali indisponibili e culturali, il cui valore deve essere pari al valore netto dei medesimi beni iscritti nell'attivo, molti enti hanno riscontrato l'insufficienza delle riserve iscritte nello stato patrimoniale per garantire la sua costituzione, finendo non solo per erodere integralmente il fondo di dotazione (quantificato in sede di prima applicazione con le regole contenute nel principio, quale ad esempio i risultati economici dei precedenti esercizi), ma anche per fargli assumere valore negativo. Questa circostanza era contemplata dal principio contabile (esempio 14), a differenza di quanto avviene per il capitale sociale delle società. Principio che sul punto si limitava laconicamente ad affermare che la presenza di un fondo di dotazione negativo evidenzia che il patrimonio è formato solo da beni indisponibili, non utilizzabili per soddisfare i creditori dell'ente, invitando la giunta ad adottare gli opportuni provvedimenti per garantire il ripiano, in tempi ragionevoli, del deficit patrimoniale. Per il principio, inoltre, la presenza di un fondo di dotazione negativo corrispondeva probabilmente a una situazione di disavanzo di amministrazione. In realtà si tratta di due situazioni ben distinte e non necessariamente collegate, in quanto il fondo di dotazione poteva assumere valore negativo anche in enti non in disavanzo, dotati di un patrimonio caratterizzato dalla elevata incidenza di beni demaniali o di beni vincolati a funzioni o servizi pubblici.

Con la modifica apportata dal principio si chiarisce opportunamente che il fondo di dotazione non può divenire negativo, facendo confluire il valore negativo conseguente alla necessità di iscrivere la riserva per beni demaniali in un'apposita voce del patrimonio netto, vale a dire la nuova componente "riserve negative per beni indisponibili".

Il principio ha chiarito altresì l'alimentazione del fondo, che può avvenire con conferimenti in denaro o in natura, con la destinazione dei risultati economici degli esercizi precedenti ovvero delle riserve disponibili. Il tutto deciso dal Consiglio comunale.

Il decreto correttivo esplica anche cosa devono fare gli enti in sede di rendiconto 2021 per adeguare il patrimonio netto alla nuova classificazione.

Concluse le operazioni di assestamento e rettifica, gli enti dovranno redigere lo stato patrimoniale con la vecchia classificazione, il quale costituisce solo un documento di lavoro. Quindi si procede alla riclassificazione delle voci. Dapprima si devono spostare gli importi iscritti tra le riserve del vecchio schema, riferiti ai risultati economici di esercizi precedenti, nella nuova voce autonoma "risultati economici di esercizi precedenti". In secondo luogo, occorre verificare se, all'interno della voce delle riserve "permessi di costruire", che accoglie gli importi dei permessi di costruire accertati nell'esercizio e non destinati al finanziamento delle spese correnti, sono presenti importi che in realtà finanziano opere di urbanizzazione demaniali o patrimoniali indisponibili (ad esempio strade, fognature, reti idriche, scuole, aree verdi, eccetera). Eventualità molto frequente considerando il vincolo di destinazione che l'articolo 1, comma 460, della legge 232/2016 impone a detti proventi. Questa quota deve essere scorporata dalla riserva da permessi di costruire e deve essere utilizzata per alimentare la riserva indisponibile per beni demaniali e beni patrimoniali indisponibili e per i beni culturali. Lo scorporo non avviene solo se le riserve da permessi di costruire non sono state utilizzate per coprire perdite o per costituire altre riserve indisponibili. In terzo luogo, qualora il fondo di dotazione risulti negativo, lo stesso va azzerato, imputando l'importo negativo in precedenza iscritto nel risultato economico da esercizi precedenti ovvero nella riserva negativa per beni indisponibili (quest'ultima possibilità ammessa solo nel 2021), nei limiti ovviamente della consistenza dei beni indisponibili. Analogamente vanno azzerate eventuali riserve negative presenti nello stato patrimoniale, inserendo l'importo nelle medesime voci sopra indicate. Alla fine, l'ente produrrà lo stato patrimoniale contenente la nuova classificazione del patrimonio netto, che costituirà il documento ufficiale. Suddette operazioni sono dettagliatamente descritte nell'esempio n. 16 del principio.

Da rilevare che nel prospetto ufficiale non è obbligatorio riportare i dati della nuova classificazione anche per l'esercizio 2020 (eccetto che il totale del patrimonio netto). Tuttavia, nella nota integrativa devono essere evidenziati gli effetti del nuovo schema di patrimonio netto per entrambi gli esercizi.

(*) Vice presidente Anutel

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