Personale

Nessuna tutela per il dipendente che vuole conservare il distacco

Come pure nel comando, a rilevare sono le sole esigenze dell'amministrazione

di Pietro Alessio Palumbo

Sia nel comando sia nelle ipotesi di distacco a rilevare sono le sole esigenze dell'amministrazione. Per l'esattezza di quella di destinazione nel comando e di quella di appartenenza nel distacco che non a caso riguarda essenzialmente gli spostamenti all'interno della medesima Pa. Secondo la Corte di cassazione (ordinanza n. 1098/2023) persino dove è prevista la conclusione di appositi protocolli di intesa tra le parti non rileva l'interesse del dipendente comandato ma solo quello dell'amministrazione; eventualmente di entrambe le amministrazioni interessate. Per cui l'unica tutela per l'impiegato consiste nella possibilità di non aderire.

Nella vicenda la dipendente si era limitata a rilevare l'illegittimità della revoca del suo distacco e a chiedere sulla base di siffatto presupposto il risarcimento del danno subito. Aveva agito prospettando la violazione del suo diritto a continuare a svolgere la sua prestazione presso l'ente coinvolto.

La nozione di comando descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato viene temporaneamente a prestare servizio presso altra amministrazione e importa, da un lato l'obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza, e dall'altro la dispensa dagli obblighi di servizio verso l'amministrazione di origine. La possibilità di disporre il comando di un impiegato presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici è prevista in via eccezionale e di fronte ad esigenze che ne giustifichino l'adozione. Con riguardo al comando le esigenze che rilevano sono quindi quelle dell'amministrazione di destinazione.

Diverso è l'avvalimento che si verifica quando l'amministrazione anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione ad essa assegnata, si avvale degli uffici di altro ente al quale non viene delegata la funzione stessa. L'avvalimento non determina alcuna modifica del rapporto di impiego perché il personale dell'ente che fornisce la struttura necessaria allo svolgimento del compito resta incardinato in quest'ultimo a tutti gli effetti e non si verifica scissione fra rapporto di impiego e rapporto di servizio.

Ulteriormente distinta da quella del comando è poi la fattispecie della utilizzazione temporanea del dipendente pubblico presso un ufficio diverso da quello che costituisce la sua sede di servizio: è denominata distacco. Trattasi di istituto in realtà ignoto alla legislazione del pubblico impiego che, tuttavia, nella prassi aveva e ha ancora una certa diffusione e si distingue dal comando proprio perché, in teoria, l'impiegato non viene assegnato ad una Pa diversa da quella di appartenenza, ma - temporaneamente - a un ufficio diverso da quello nel quale è formalmente incardinato, ma comunque dell'amministrazione datrice di lavoro. Non si tratta pertanto, neppure di un trasferimento che consiste, invece, nel mutamento definitivo del luogo di lavoro. Anche nel caso del distacco, pertanto, a rilevare sono le esigenze dell'amministrazione di appartenenza.

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