I temi di NT+Rassegna di giurisprudenza

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di trattamento economico del personale

di Carmelo Battaglia e Domenico D'Agostino

Trattamento economico personale – Nuovo sistema ponderazione indennità PO – Limiti temporali deroga – Esclusione deroga posizioni nuovo CCNL

La Sezione ha precisato che l'operatività dell'art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 non può applicarsi alle posizioni organizzative di nuova istituzione e, comunque, oltre il termine del 20 maggio 2019, trattandosi di norma di stretta applicazione, finalizzata a disciplinare un aspetto particolare del regime transitorio dal vecchio al nuovo sistema di pesatura delle posizioni organizzative, all'indomani della sottoscrizione del nuovo CCNL. Nondimeno, la Corte ritiene impregiudicata la possibilità per gli enti locali, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, di istituire una nuova posizione organizzativa o valorizzare una posizione organizzativa mai finanziata, nel rispetto dei limiti finanziari di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 come eventualmente adeguati in attuazione di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, senza ricorrere alle risorse destinate alle nuove assunzioni.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezioni Controllo Regione Sardegna, n. 27/2021
Corte dei conti, Sezioni Controllo Regione Toscana, n. 1/2021

Riferimenti normativi
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito in Legge n. 58/2019
Art. 11-bis, comma 2, D.L. n. 135/2018, convertito in Legge n. 12/2019
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Marche, Deliberazione n. 22 del 14/03/2022

Trattamento economico personale – Membri interni commissione concorso – Principio onnicomprensività trattamento – Deroga divieto corresponsione compenso – Limiti deroga

La Sezione ha chiarito che non è consentita la corresponsione, in favore dei membri interni di una commissione di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetto da un ente locale, del compenso stabilito dai commi 13 e 14, dell'art. 3 della Legge n. 56/2019, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento economico, di cui all'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001.
A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 162/2019, tale deroga trova applicazione solo nei confronti delle amministrazioni statali e degli enti pubblici (non economici) nazionali, trattandosi di norma eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione, non suscettibile di interpretazione estensiva, né analogica, in ossequio al divieto contenuto nell'art. 14 delle disposizioni preliminari al Codice civile.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 253/2021 e n. 440/2019
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, n. 174/2021

Riferimenti normativi
Art. 18, comma 1-ter, D.L. n. 162/2019, convertito in Legge n. 8/2020
Art. 3, commi 13 e 14, Legge n. 56/2019
Art. 24, comma 3, D.lgs. n. 165/2001

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Piemonte, Deliberazione n. 34 del 09/03/2022

Trattamento economico personale – Limiti risorse retribuzione accessoria – Omogeneizzazione fonti finanziamento retribuzione accessoria

La Sezione ha affermato che l'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 pone un limite all'ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa, previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto, e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Puglia, n. 6/2022
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Liguria, n. 56/2019

Riferimenti normativi
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, Deliberazione n. 22 del 16/02/2022

Trattamento economico personale – Spesa complessiva retribuzione accessoria – Progetto finanziato con fondi statali – Deroga limiti spesa retribuzione accessoria – Condizioni applicabilità

La Sezione ritiene che la spesa per il trattamento accessorio del personale non sia sottoposta al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, nel caso in cui sia coperta da specifici finanziamenti statali, quali quelli erogati ai sensi dell'art. 239 del D.L. n. 34/2020, a condizione che, in concreto, vengano rispettati tutti i presupposti e le condizioni definite dalla giurisprudenza contabile.
Altresì, la Corte ha ricordato che possono essere escluse dal limite di spesa fissato dal citato art. 23, comma 2, soltanto le risorse destinate ad integrare la componente variabile del Fondo risorse decentrate relativa alla remunerazione di personale specificamente individuato o individuabile, per lo svolgimento di attività considerabili come aggiuntive rispetto alle mansioni lavorative di ordinaria competenza.

Riferimenti giurisprudenziali
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Liguria, n. 51/2020
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 23/2017 e n. 20/2017
Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di Controllo, n. 7/2011

Riferimenti normativi
Art. 239, D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020
Art. 67, comma 5, lett. b) CCNL 21.05.2018
Art. 23, comma 2, D.lgs. n. 75/2017
Artt. 2, 40 e 45, D.lgs. n. 165/2001

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Liguria, Deliberazione n. 5 del 07/02/2022

Trattamento economico personale – Istituto comando – Competenza trattamento fondamentale – Competenza trattamento accessorio – Anticipazione e rimborso trattamento fondamentale

Il Collegio, con riferimento alla nozione di comando, ha ricordato che il trattamento fondamentale compete all'amministrazione comandante, mentre quello accessorio a quella comandataria. Quest'ultima anticipa il trattamento fondamentale, che viene, poi, rimborsato dalla prima. Pertanto, le spese correlate al comando rilevano, sul piano giuscontabile, sia sotto il profilo dell'anticipazione da parte dell'amministrazione comandataria (cui spetta il trattamento accessorio) sia sotto quello del rimborso da parte dell'amministrazione comandante. Secondo la giurisprudenza contabile, infatti, «occorre ribadire, (…), che l'istituto del comando genera una spesa da "rimborso" per l'ente destinatario ex art. 70, comma 12, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, oltre ad una spesa per la liquidazione del trattamento economico accessorio».

Riferimenti giurisprudenziali

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 125/2020
Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 12/2017/QMIG
Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Abruzzo, n. 103/2017
Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 271/1995

Riferimenti normativi
Art. 1, comma 1, Decreto Ministeriale 17.03.2020
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020
Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019 (Decreto crescita), convertito in Legge n. 58/2019
Artt. 30, comma 2-sexies, e 70, comma 12, D.lgs. n. 165/2001
Artt. 56 e 57, DPR n. 3/1957

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, Deliberazione n. 17 del 02/02/2022