Fisco e contabilità

Canoni di locazione, debito Iva e incarici in quiescenza: le massime della Corte dei conti in rassegna

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

CANONI DI LOCAZIONE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE
Gli enti locali, in presenza di una richiesta di riduzione del corrispettivo dei contratti di locazione di diritto privato stipulati con imprese esercenti attività di ristorazione, motivata dai plurimi provvedimenti di chiusura al pubblico emanati nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, e dalla conseguente crisi economica, possono assentirvi, in via temporanea, all'esito di una ponderazione dei diversi interessi coinvolti, da esternare nella motivazione del relativo provvedimento. A questo scopo, assumono rilievo elementi quali: 1) la significativa diminuzione del valore di mercato del bene locato; 2) l'impossibilità, in caso di cessazione del rapporto con il contraente privato, di utilizzare in modo proficuo per la collettività il bene restituito, tramite gestione diretta ovvero locazione che consenta la percezione di un corrispettivo analogo a quello concordato con l'attuale gestore o, comunque, superiore a quello derivante dalla riduzione prospettata; 3) la possibilità di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'ente, e nello specifico la mancanza di pregiudizio alle risorse con cui la medesima amministrazione finanzia spese, di rilievo sociale, del pari connesse alla corrente emergenza epidemiologica, anche alla luce della diminuita capacità di entrata sempre correlata alla situazione contingente.
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO - DELIBERAZIONE N. 7/2021

CONTABILIZZAZIONE DEL MAGGIORE DEBITO IVA
Le passività pregresse derivano da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene a evidenza. Esse si verificano allorché, all'esito dell'assunzione del formale impegno, alcuni fatti imprevedibili, talvolta (ma non necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla voluntas che all'auctoritas del soggetto che ha assunto l'obbligazione per conto dell'ente, incidendo, appunto, sulla misura del costo. I debiti fuori bilancio hanno, invece, la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti previsti dall'articolo 194 del Dlgs 267/2000, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento. Rientra nella prima fattispecie anche l'esborso che deve sostenere un ente, il quale aveva provveduto all'impegno e al pagamento di tre fatture a una ditta appaltatrice, versando altresì l'Iva sui relativi importi nella misura agevolata del 10 per cento, con una soluzione successivamente contestata dall'agenzia delle entrate, la quale aveva ritenuto che l'imposta stessa andasse corrisposta secondo la maggiore aliquota ordinaria. Di conseguenza, alle maggiori somme dovute l'ente potrà far fronte con l'ordinaria procedura di spesa (articolo 191 del Dlgs 267/2000) eventualmente ricorrendo alle opportune variazioni di bilancio qualora si rivelassero necessarie.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA SARDEGNA - PARERE N. 33/2021

INCARICHI A SOGGETTI IN QUIESCENZA
L'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 nel prevedere il divieto di conferire incarichi e cariche a soggetti in quiescenza, lo circoscrive espressamente alle ipotesi di studio e di consulenza, di incarichi dirigenziali o direttivi o di cariche in organi di governo. Questi incarichi, tuttavia, sono consentiti se conferiti a titolo gratuito (per quelli dirigenziali e direttivi è previsto, oltre alla gratuità, l'ulteriore limite della durata annuale). Come è stato osservato, le attività consentite si ricavano a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle sopraelencate non essere ricomprese nel divieto di legge. Trattandosi di un divieto circoscritto ad alcune casistiche, va anche rimarcato che, ai fini della sua applicazione, occorre prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto fatta dalle parti, dovendosi considerare l'oggetto e il contenuto dell'incarico o del contratto. Diversamente opinando, infatti, si aprirebbe alla possibilità di eludere il divieto prevedendo una differente formale qualificazione del rapporto. L'ambito soggettivo di applicazione è circoscritto chiaramente alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Dlgs 165/2001, a quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione e alle autorità indipendenti. In ragione della ratio sottostante all'intervento legislativo, quale palesato dalla lettera e dalla rubrica della norma, nonché dai complessivi obiettivi di finanza pubblica perseguiti, il precetto posto dall'articolo 5, comma 9, del Dl 95/2012 debba essere osservato anche dai gruppi consiliari regionali.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LIGURIA - PARERE N. 65/2021

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©