Fisco e contabilità

Anche l'agenzia di viaggio controllata dall'ente pubblico applica lo split payment

di Federico Gavioli

Con la risposta n. 111/2018 dell'Agenzia delle Entrate sono stati forniti interessanti chiarimenti sull'applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment). Per i tecnici delle Entrate una agenzia di viaggi, controllata da un ente pubblico, è soggetta all'applicazione dell'istituto dello split payment e deve versare l'Iva sugli acquisti.

Il quesito
Una società che esercita l'attività di agenzie di viaggio rientra nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti in quanto controllata direttamente, in base all'articolo 2359, comma 1, n. 1, del codice civile, da un ente pubblico non economico.
La società chiede chiarimenti circa le modalità di assolvimento dell'Iva nell'ambito della disciplina della scissione dei pagamenti, con riferimento alle operazioni di acquisto (prenotazioni alberghiere e auto a noleggio a favore dei propri clienti) pagate con carta di credito laddove il fornitore abbia addebitato tariffe al lordo dell'Iva e, di fatto, risulti impossibile evitare il versamento dell'imposta al fornitore (nonché recuperarla successivamente).

La risposta delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate, nel fornire la risposta, osserva preliminarmente che la società istante è inclusa negli elenchi costitutivi predisposti dal ministero dell'Economia e delle Finanze e rientra nell'ambito soggettivo della disciplina della scissione dei pagamenti; pertanto, gli acquisti di beni e servizi che la società effettua vanno sottoposti all'applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti prevista dall'articolo 17-ter, del Ddpr 633/1972.
I tecnici delle Entrate, in merito alle difficoltà operative descritte dalla società sull'applicazione della split payment in relazione agli acquisti di beni e servizi, evidenziano che, con vari documenti di prassi è stato chiarito che la predetta disciplina non si applica alle «… operazioni assoggettate, ai fini Iva, a regimi cosiddetti speciali» ossia «alle operazioni rese dal fornitore nell'ambito di regimi speciali che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie. Si tratta, ad esempio: (…) del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio previsto dall'articolo 74-ter del Dpr 633/1972» (Circolari: n. 6/E e n. 15/E del 2015; n. 27/E del 2017).
Questa esclusione ha a oggetto le singole operazioni rese da fornitori (cessioni di beni e prestazioni di servizi) assoggettate a regimi speciali Iva. Ne consegue che, ove il medesimo fornitore, effettui anche operazioni assoggettate al regime ordinario dell'Iva, in relazione a quest'ultime operazioni attive, se effettuate nei confronti dei soggetti (cessionari/committenti) riconducibili nell'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti, è applicabile la relativa disciplina dello split payment.
Al di fuori delle predette ipotesi di esclusione, l'applicabilità della disciplina della scissione dei pagamenti non è influenzata dal regime Iva applicato dai soggetti acquirenti i beni e servizi. Per gli acquisti effettuati dalla società per i quali la stessa ha ricevuto una fattura dal fornitore con rivalsa dell'Iva, trattandosi di operazione resa da quest'ultimo in regime ordinario Iva, la società deve effettuare il versamento dell'imposta dovuta in base all'articolo 17-ter del Dpr 633/1972, secondo le modalità previste dal Dm del 23 gennaio 2015.
La costante prassi della Agenzia inoltre ricorda che, il meccanismo della scissione dei pagamenti, che è una misura antifrode, non fa venir meno in capo al fornitore la qualifica di debitore dell'imposta in relazione all'operazione effettuata nei confronti della Pa e Società.
I tecnici delle Entrate osservano che, per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle «Pa e Società», riconducibili nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in commento, i fornitori devono emettere fattura con l'indicazione «scissione dei pagamenti» o «split payment». Di conseguenza, l'Agenzia ritiene che, ove il fornitore abbia emesso fattura ritenendo, erroneamente, che per la stessa non trovasse applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti, lo stesso, dovrà procedere a emettere apposita nota di variazione (articolo 26, comma 3, del Dpr 633/1972) e l'emissione di un nuovo documento contabile, recante l'indicazione «scissione dei pagamenti».

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 111/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©