Urbanistica

Comunicazioni web anomale sui bonus edilizi: possibile rilevanza penale

Oltre alle violazioni fiscali, le frodi si caratterizzano per la potenziale consumazione di alcuni delitti tributari

di Antonio Iorio

L'implementazione dell'applicativo Prisma sulla base dell'evoluzione normativa evidentemente non esaurisce i controlli della Guardia di Finanza sui bonus edilizi che, insieme con l'agenzia delle Entrate, anche a seguito della convenzione 2022-2024 tra ministero dell'Economia e agenzie fiscali (si veda «Il Sole 24 Ore» del 18 e del 19 agosto), dedicherà nell'immediato futuro particolare attenzione all'attività ispettiva in questo settore. Dai primi esiti delle indagini di polizia giudiziaria svolte dalla GdF, i bonus in edilizia si stanno rivelando, infatti, a elevato rischio di frode. In questo contesto appare evidente che l'applicativo denominato Prisma che, in buona sostanza, consente la consultazione dei crediti d'imposta agevolativi per i quali l'Agenzia, in fase di ricezione degli F24 da parte degli interessati, effettua un controllo preventivo, e dei dati relativi alle operazioni di cessione degli stessi crediti, rappresenta, in molti casi, uno strumento di supporto (o magari di avvio) di più approfondite indagini delle unità operative del Corpo.

Oltre, infatti, alle violazioni di carattere squisitamente fiscale, le frodi sui bonus in edilizia si caratterizzano per la potenziale consumazione di alcuni delitti tributari:1 l'emissione di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti (articolo 8, Dlgs 74/2000) al fine di evadere le imposte cui è equiparato anche il fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;2 l'indebita compensazione di crediti inesistenti se superiori a 50mila euro (articolo 10 quater, Dlgs 74/2000);3 la dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di tali documenti da parte di chi riceve la prestazione e la indica in dichiarazione conseguendo un abbattimento dell'imponibile/imposta (articolo 2, Dlgs 74/2000).Peraltro, secondo alcuni uffici giudiziari, le comunicazioni in piattaforma web, ove "anomale", sono classificabili alla stregua di un documento inesistente con conseguente rilevanza penale (ex Dlgs 74/2000). Ad oggi non esiste giurisprudenza al riguardo e quindi occorrerà stabilire se tali comunicazioni abbiano o meno rilievo probatorio analogo alle fatture.

La circostanza non è di poco conto perché si tratta di documenti trasmessi per lo più dai professionisti, per conto dei soggetti interessati, e che potrebbero quindi, in presenza anche di altri elementi probatori, avvalorare eventuali ipotesi investigative di concorso del professionista. Da tener presente, infine, che a seguito della legge 25/2022, è stata ampliato anche il reato di malversazione (articolo 316-bis del Codice penale). Tale illecito riguarda la condotta di una persona, estranea alla Pa, che, ricevute contribuzioni pubbliche, non le destina agli scopi previsti.Le recenti norme, oltre a modificare la rubrica del delitto (ora ricomprende tutte le risorse pubbliche e non solo come in passato «ai danni dello Stato»), hanno ampliato l'area di rilevanza, prevedendo altre finalità potenzialmente oggetto di sviamento. In passato la distrazione doveva incidere su erogazioni «destinate a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse», ora, invece, assume rilevanza anche la distrazione da finalità private. In questo nuovo e più ampio contesto potrebbero rientrare talune ipotesi di irregolare utilizzo di bonus edilizi.

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