Personale

Conto annuale, anche i revisori insediati dopo la compilazione sono tenuti a firmarlo

La verifica da parte dell'organo di controllo è successiva all'inserimento dei dati in Sico

di Corrado Mancini

Il Presidente del collegio dei revisori o il revisore unico è tenuto, unitamente al responsabile del procedimento amministrativo, a sottoscrivere il conto annuale del personale; la verifica da parte dell'organo di controllo è successiva all'inserimento dei dati in Sico; lo stesso, per il tramite dell'amministrazione, può far inserire, nell'apposito spazio della sezione "Commenti organi di controllo", le proprie valutazioni e osservazioni in merito ai dati esaminati, deve, inoltre, vigilare sugli specifici adempimenti di pubblicazione della tabella 15 e della scheda Sici (Specifiche Informazioni sulla Contrattazione Integrativa). Anche il collegio di nuovo insediamento, cioè successivo alla compilazione del conto annuale, è tenuto alla sottoscrizione.

I controlli e le verifiche da effettuarsi al conto annuale del personale non sono certo agevoli data la complessità del modello di certificazione ma sicuramente, l'organo di revisione, non potrà non concentrarsi sulla corretta esposizione dei dati relativi alla costituzione del fondo per il trattamento accessorio ed al contratto decentrato integrativo.

In questo senso particolare attenzione dovrà essere posta alla tabella 15 relativa all'indicazione dei fondi per il trattamento accessorio e alle risorse stanziate a bilancio per il medesimo fine non soggette a contrattazione integrativa nonché, agli impieghi delle quote di tali aggregati effettivamente erogate ai dipendenti. Anche la scheda SICI che raccoglie ulteriori informazioni in relazione alla contrattazione integrativa (tempistica, rispetto di specifici limiti di legge che interessano la retribuzione accessoria, organizzazione e incarichi, progressioni economiche orizzontali, performance eccetera) dovrà essere oggetto di attenzione.

Specificatamente l'attività di controllo dovrebbe essere indirizzata alla parte della certificazione finalizzata a rendere verificabile il rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 (limite 2016). In questo senso nella tabella 15, distintamente per macrocategoria sono indicate tutte le voci accessorie soggette a limite, indipendentemente se rilevate nell'ambito di un fondo soggetto a contrattazione integrativa oppure a carico del bilancio. Con la particolarità che gli effetti che sono determinati sul trattamento economico accessorio dei segretari comunali e provinciali dalla variazione delle scelte degli enti sulle convenzioni di segreteria non producono conseguenze sul rispetto del tetto del salario accessorio (limite 2016) e dovranno essere sterilizzati. Di conseguenza non saranno compresi nel tetto del salario accessorio i diritti di segreteria, la maggiorazione del trattamento economico in caso di convenzione e l'indennità erogata al segretario nominato direttore generale.

Anche la sezione riferita alle nuove progressioni economiche orizzontali andrà attenzionata con l'avvertenza che le progressioni possono essere attivate se: è rispettata la permanenza biennale nella fascia economica precedente; la misura del grado di selettività effettivamente realizzato, determinata dal rapporto fra Peo effettuate e dipendenti che hanno concorso alle Peo è inferiore o al massimo uguale al 50%; sono rispettate le indicazioni dell'articolo 23, comma 2, del Dlgs 150/2009 (selettività delle procedure e numero limitato di dipendenti vincitori delle progressioni); ed è rispetto il principio di non retrodatazione oltre il primo gennaio dell'anno nel quale si conclude il procedimento amministrativo delle progressioni che nel caso del comparto Funzioni locali riguarda il primo gennaio dell'anno di perfezionamento del contratto integrativo.

E infine, da attenzionare anche la sezione contenente le informazioni riferite alla premialità erogata unitamente all'indicazione dell'ammontare della premialità non erogata a seguito di valutazione non piena: risultato per il personale dirigente e per il personale non dirigente ove tale istituto sia previsto; performance collettiva e performance individuale.

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