I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Sì agli incentivi Imu anche con rendiconto tardivo

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

La tardiva approvazione e trasmissione alla Bdap del rendiconto 2021 non incidono sulle restrizioni in materia di assunzioni e sul riconoscimento dell'incentivo per il recupero dell'evasione Imu-Tari per l'anno 2022.

Ciò è quanto previsto, in estrema sintesi, dalla legge di conversione del Dl 50/2022.

L'articolo 40 del decreto è stato modificato con l'inserimento del comma 5-bis, in base al quale: «per l'anno 2022, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2021, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2022, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previsti in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate».

In base all'articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016, la mancata approvazione del rendiconto nei termini di legge (30 aprile dell'anno successivo, ai sensi dell'articolo 227 del Dlgs 267/2000) comporta l'impossibilità di procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, quindi non solo a tempo indeterminato ma anche a tempo determinato, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (peraltro non consentiti dall'articolo 6 del Dlgs 165/2001) e di somministrazione (compreso il lavoro flessibile), nonché di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che possano configurarsi come elusivi del predetto divieto.

Analogo divieto opera nel caso di mancato invio alla Bdap del rendiconto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per la sua approvazione. L'impossibilità di assumere dura comunque solo fino alla sussistenza dell'inadempimento e non coinvolge comunque le assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia.

Per l'anno 2022, la tardiva approvazione del rendiconto 2021 e il tardivo invio dello stesso alla Bdap, purchè effettuati entro il termine di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 50/2022, non comportano l'applicazione delle restrizioni previste dal sopra citato articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 50/2022 in materia di assunzioni. Norma che, con tutta probabilità, intende sanare eventuali violazioni operate nel periodo successivo al 30 aprile 2022 (o al 30 maggio 2022 nel caso di mancata trasmissione alla Bdap), considerando che il divieto di legge sarebbe comunque cessato con l'effettuazione dell'approvazione e della trasmissione del rendiconto.

Risulta invece utile per molti enti la seconda parte della norma del comma 5-bis qui in esame. La disposizione consente infatti ai Comuni "ritardatari" (cioè che hanno approvato il rendiconto oltre i termini di legge) di applicare comunque la disposizione del comma 1091 dell'articolo 1 della legge 145/2018, in tema di incentivi per il recupero dell'evasione Imu-Tari. Ciò sempre a condizione che gli enti abbiamo provveduto ad approvare il rendiconto e lo abbiano trasmesso alla Bdap alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Il comma 1091 citato infatti ha precluso agli enti che non hanno approvato il bilancio di previsione e il rendiconto entro i termini di legge (come eventualmente prorogati con Dm o norma di legge – Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 19/2021) di destinare il 5 per cento massimo del maggior gettito accertato e riscosso relativo al recupero dell'evasione Imu e Tari al trattamento accessorio del personale dipendente, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, e al potenziamento delle dotazioni strumentali degli uffici preposti alla gestione delle entrate.

Pertanto, grazie alla disposizione introdotta dal Dl 50/2022, i Comuni che hanno ritardato nell'approvazione del rendiconto 2021, purché non oltre la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che abbiano entro la stessa data trasmesso lo stesso alla Bdap, potranno dare applicazione nel 2022 all'incentivazione del personale. Resta fermo l'obbligo di approvare il bilancio di previsione entro i termini di legge, prorogati al 31 luglio dal Dm 28 giugno 2022, e di inviare lo stesso alla Bdap entro il 30 agosto.

Resta comunque auspicabile l'eliminazione del vincolo, tenuto conto che la tardiva applicazione del rendiconto non incide in alcun modo sui risultati conseguiti nell'anno precedente.

(*) Vice presidente Anutel

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