Fisco e contabilità

Milleproroghe, la tregua fiscale locale si allarga alla definizione delle liti

Chiarita l’applicazione di conciliazione agevolata e chiusura transattiva

di Pasquale Mirto

L’emendamento del Governo alla legge di conversione del Milleproroghe anticipato giovedì scorso da Nt+ Enti locali & edilizia reca una serie di misure volte, da un lato, a chiarire l’ambito di applicazione delle misure stabilite dalla legge di Bilancio 2023 e, dall’altro lato, ad ampliare le facoltà dei Comuni, sia nella definizione delle liti pendenti sia nella rottamazione delle cartelle.

La prima modifica riguarda la delibera con la quale il Comune può decidere, entro il 31 marzo, di applicare le norme sulla definizione delle controversie tributarie anche alle proprie liti. Nell’emendamento si precisa che la delibera diventa efficace con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, anche se dovrà essere trasmessa al Mef, «ai soli fini statistici», entro il 30 aprile. Si conferma, implicitamente, che si tratta di delibera regolamentare e che comunque l’invio al dipartimento delle Finanze è necessario.

Con riferimento alla definizione delle controversie mediante conciliazione agevolata (per i ricorsi pendenti nel merito) e mediante definizione transattiva (per quelli pendenti in Cassazione), era sorto il dubbio se questi istituti fossero applicabili anche ai Comuni: dubbio derivante da una non chiara formulazione della norma, che ora viene corretta.

Contemporaneamente, si introduce un nuovo comma con il quale si prevede che il Comune può, entro il 31 marzo, deliberare anche la conciliazione agevolata e la definizione transattiva. Si tratta di facoltà, perché il Comune potrebbe deliberare la sola definizione delle liti e non anche questi due istituti, che a questo punto sono «alternativi» per il contribuente, solo se il Comune deciderà di deliberare tutto. Peraltro, la nuova possibilità offerta ai Comuni include anche la regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

Sul punto, tuttavia, l’emendamento governativo offre nuove incertezze, in quanto non è chiaro se la scelta comunale debba riguardare il pacchetto completo, oppure se questo possa essere frazionato, escludendo la regolarizzazione degli omessi versamenti.

Per quanto riguarda i ruoli, si prevede il differimento al 31 marzo del termine per l’adozione della delibera di «non adesione» allo stralcio parziale dei carichi fino a mille euro. Si aggiunge anche la nuova possibilità per i Comuni di decidere lo stralcio totale dei crediti comunali, sempre relativi ai carichi fino a mille euro affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

La delibera andrà comunicata all’agenzia delle Entrate Riscossione entro il 31 marzo. In caso di stralcio totale, la restituzione all’Agenzia delle spese già maturate per le procedure poste in essere per conto dei Comuni, al netto delle anticipazioni già corrisposte, è a carico dello Stato.

Anche in questo caso, la delibera acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet comunale, in deroga alle norme che prevedono che le delibere sulle entrate tributarie acquistano efficacia con la pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, con invio entro il termine perentorio del 14 ottobre. La delibera dovrà essere inviata al Mef entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©