Fisco e contabilità

Fondo crediti dubbia esigibilità, va accantonato anche sui crediti incassati nell'esercizio successivo a quello per cui si effettua il calcolo

Il chiarimento è assai utile per applicare correttamente le norme contabili negli enti più piccoli

di Patrizia Ruffini

La circostanza di aver incassato il credito nell'esercizio successivo a quello in relazione al quale si effettua il calcolo dell'accantonamento, non consente di escluderlo dal calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità a rendiconto. Il chiarimento è assai utile per applicare correttamente le norme contabili negli enti più piccoli, i quali hanno più difficoltà ad accantonare le risorse necessarie nel risultato di amministrazione. A pronunciarlo è la sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte (deliberazione n. 168/2021 ) in sede di controllo del rendiconto 2009 di un Comune.

L'ente ha accantonato nel risultato di amministrazione a titolo di Fcde un importo che non è giudicato congruo dai giudici contabili, i quali contestano che corrisponde a circa il 6% dei residui conservati del titolo 1 e 3 e che non sembra conforme considerata la capacità di riscossione in conto residui delle entrate proprie (titoli 1 e 3), che si attesta a circa il 44%.

Per questo motivo i magistrati hanno invitato l'ente a dettagliare la costruzione del Fcde indicando le metodologie adottate, i residui considerati di dubbia esigibilità che hanno determinato le percentuali di accantonamento al fondo e gli eventuali residui esclusi dal calcolo con dettagliata spiegazione dei motivi di esclusione.

Nella risposta l'amministrazione dichiara che il calcolo dell'Fcde 2019 deriva dalla circostanza che buona parte dei residui attivi sono stati riscossi nel corso dell'anno 2020, in molti casi ancor prima dell'approvazione del rendiconto.

A fronte della risposta dell'ente, la Corte dei conti richiama le regole contabili a monte del Fondo, da stanziare in bilancio sia nel preventivo sia nel rendiconto. La scelta del livello di analisi è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:
a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
b) i crediti assistiti da fidejussione,
c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa. Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella nota integrativa al bilancio.

In relazione alla natura e all'importante funzione del Fcde, la Corte dei conti ritiene non congruo l'accantonamento operato dall'Ente nel rendiconto 2019, in quanto non conforme alle disposizioni contenute nell'allegato n. 4/2, paragrafo n. 3.3, del decreto legislativo 118/2011. L'ente ha infatti escluso i crediti per incassi imu, diritti di segreteria, carte di identità, proventi mensa scolastica, illuminazioni lampade votive, fitti fabbricati per il fatto che i residui sono stati riscossi nell'esercizio successivo.

Questa possibilità non è però prevista dal principio contabile che, tra i casi in cui non operare l'accantonamento, non indica la circostanza di avere incassato il credito nell'esercizio successivo a quello in relazione al quale andava calcolato l'accantonamento. Invero, l'aver incassato il credito nell'esercizio successivo non lo rende, necessariamente e per sua natura, un credito certo. Né tantomeno dall'allegato C, denominato "Fondo crediti di dubbia esigibilità" (presente su Bdap), sono presenti residui accertati per cassa, rispetto ai quali il principio contabile ne consente l'esclusione dal calcolo del Fcde.

In conclusione la Corte dei conti ritiene non congruo, in quanto non conforme alle disposizioni sopra menzionate, l'accantonamento operato dall'ente nel rendiconto 2019 e dispone che l'ente provveda, in sede di approvazione del prossimo rendiconto, a determinare il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel rispetto dei principi contabili.

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