Personale

Mano libera all'ente che riorganizza la macrostruttura per ridurre le spese di personale

La scelta di razionalizzare ha carattere di alta discrezionalità amministrativa ed è sindacabile soltanto in caso di palese illogicità o incongruenza

di Michele Nico

La scelta di razionalizzare la struttura interna del Comune ha carattere di alta discrezionalità amministrativa ed è sindacabile soltanto in caso di palese illogicità o incongruenza, per cui è sufficiente che l'ente locale, nel deliberare un accorpamento della macrostruttura, si attenga al rispetto dei principi di efficacia gestionale, funzionalità ed efficienza. Pertanto, in tale caso non sussiste l'obbligo di una preliminare revisione del bilancio di previsione, né di un raccordo con il piano esecutivo di gestione, dato che, derivando dalla modifica della struttura organizzativa un risparmio di spesa e non maggior oneri, la revisione del bilancio e del Peg non deve essere necessariamente effettuata in via preventiva.

Il fatto
Con questa motivazione la Sezione II del Tar Sicilia (sentenza n. 1581/2023) ha respinto il ricorso di alcune organizzazioni sindacali contro la delibera consiliare di un Comune per la revisione della struttura burocratica dell'ente, che ha rideterminato la dotazione organica dei posti con qualifica dirigenziale sopprimendo 13 posizioni e creando un'eccedenza del contingente in organico di 3 unità. Con il gravame interposto le parti ricorrenti lamentavano una serie di irregolarità nell'istruttoria del provvedimento comunale, tali da inficiarne la legittimità per violazione di legge e difetto di motivazione. Infatti, non solo l'ente pubblico avrebbe omesso la verifica dell'effettivo fabbisogno di personale dirigenziale, ma avrebbe anche definito la nuova macrostruttura senza il coinvolgimento del dirigente del dipartimento risorse umane, nonché senza alcun raccordo con il piano esecutivo di gestione e con il bilancio di previsione. Sempre secondo le rappresentanze sindacali, nella delibera impugnata non vi sarebbe stata traccia della conformità ai principi di efficacia interna ed esterna, di efficienza e di funzionalità previsti nel regolamento interno sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Inoltre l'adozione di ben quattro distinte delibere dell'ente per ridefinire a più riprese la macrostruttura avrebbe denotato, secondo i sindacati, "l'esercizio di un potere frammentato, settoriale o episodico, con continue oscillazioni del fabbisogno del numero di dirigenti, determinato a seconda delle necessità contingenti", in pregiudizio alla coerenza, logicità e ragionevolezza dell'azione amministrativa.

Il risparmio della spesa
Il Tar ha ritenuto infondate tutte le censure mosse contro l'operato dell'amministrazione, e ha considerato legittima la scelta di riorganizzazione amministrativa dell'ente anche alla luce delle prioritarie finalità di pubblico interesse legate al risparmio della spesa e agli obiettivi di risanamento finanziario. Rispetto alla verifica dell'effettivo fabbisogno finanziario, il collegio ha ritenuto bastevole la delibera di giunta (non impugnata dai ricorrenti) anteriore al provvedimento consiliare con cui è stata ridefinita la struttura organizzativa interna dell'ente, e avente a oggetto la ridefinizione della struttura stessa in coerenza con la successiva revisione della macrostruttura.
I giudici hanno escluso, infine, la necessità di una preliminare revisione del bilancio di previsione o di un raccordo con il piano esecutivo di gestione, dando segno di voler privilegiare la sostanza alla forma e assumendo che, ove la Pa intraprenda misure finalizzate a un risparmio della spesa pubblica, non risulta vincolante o pregiudiziale all'azione dell'ente la revisione preventiva degli atti programmatori sopra citati.

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