Fisco e contabilità

Il rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate prima del dissesto non compete all'organismo straordinario di liquidazione

La decisione è in contrasto con l'orientamento precedente della Corte dei conti e del Viminale

di Maria Nardo e Alessandro Giordano

La sezione regionale di controllo per la Calabria, con la deliberazione n. 32/2022, ha fornito riscontro a un quesito posto da un Comune in stato di dissesto in merito alla competenza del rimborso delle quote capitali e interessi delle anticipazioni di liquidità contratte prima della dichiarazione del dissesto. Nello specifico, nel quesito formulato dall'ente, si chiedeva la posizione della Sezione Calabria rispetto all'orientamento espresso dal ministero dell'Interno, del 17 giugno 2021 che a sua volta riprendeva le conclusioni della deliberazione n. 134/2017/PAR della Corte dei conti Molise, secondo cui la gestione delle anticipazioni di liquidità contratte dall'ente ricadrebbero in capo all'organismo straordinario di liquidazione in quanto atti o fatti verificatisi antecedentemente alla dichiarazione del dissesto. Secondo il parere fornito dal ministero dell'Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale «rientrano nella competenza dell'Organismo Straordinario di liquidazione i debiti correlati a prestazioni contrattualizzate entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato quando gli effetti economici connessi all'esecuzione si siano realizzati entro il predetto termine … conseguentemente, ferma restando l'insinuazione nella massa passiva in relazione ai pagamenti dei debiti pregressi per i quali è stata utilizzata l'anticipazione di liquidità, non vi è l'obbligo per i comuni dissestati di prevedere l'accantonamento a FAL nel bilancio di previsione».

Già prima nel 2017, tracciando l'evoluzione giurisprudenziale riguardo alle norme attributive della competenza dell'Osl nell'ambito della normativa speciale che disciplina il dissesto, nella conclusione della deliberazione 134/2017/PAR della Corte dei conti sezione di controllo del Molise richiamata si deliberava che «i pagamenti per capitale e interessi in favore della Cassa Depositi e Prestiti successivi alla data di deliberazione del dissesto potranno essere inseriti nella massa passiva come debiti del comune, così come gli importi da pagare nelle annualità successive potranno costituire debiti verso la cassa con la gestione di diretta competenza dell'organo straordinario di liquidazione»). Anche nella sentenze del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, n. 15/2020 si precisava che «rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione non solo le poste passive pecuniarie già contabilizzate alla data del dissesto, ma anche tutte le svariate obbligazioni che, per stricto jure sorte in seguito, costituiscano comunque la conseguenza diretta e immediata di atti e fatti di gestione pregressi alla dichiarazione di dissesto»). La stessa Corte dei conti sezione delle Autonomie n. 21/2020 ricorda che «rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione i debiti correlati a prestazioni di servizio professionali contrattualizzate entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, salvi i casi in cui, per la particolare struttura del contratto, o per carattere continuativo o periodico delle prestazioni, la manifestazione degli effetti economici connessi all'esecuzione si realizzi successivamente». La Sezione regionale di controllo per la Calabria, tuttavia, consapevole che le richiamate autorevoli pronunce sono dirette a redimere problematiche giuscontabili in ordine a fatti o atti di gestione riconducibili alla sfera dei debiti di cui all'articolo 252 del Tuel sulle quali non è ammissibile alcuna deroga, ritiene che il caso di specie (e quindi le anticipazioni di liquidità) siano da inquadrare nella fattispecie di cui all'articolo 255 del Tuel secondo cui non competono all'OSL l'amministrazione delle anticipazioni di tesoreria ex articolo 222 del Tuel e i debiti assistiti da garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del Tuel.

Le anticipazioni di liquidità contratte in base al Dl 8 aprile 2013 n. 35 e successivi prevedono negli allegati contrattuali che il rimborso delle quote annuali avvenga mediante addebito automatico da parte del Tesoriere con previsione di una apposita disposizione irrevocabile di addebito. L'anticipazione di liquidità è inquadrabile quale «prestito di cassa rectius linea di cassa» e quindi strumento in uso agli Enti con il quale fronteggiare deficit di cassa utile al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili e con un arco temporale di restituzione che va oltre l'esercizio solare. Proprio per il lungo orizzonte temporale di restituzione, a parere della Sezione, l'intero ammortamento dell'anticipazione di liquidità non è addossabile all'Osl, considerato che le rate annuali devono trovare copertura negli equilibri correnti di bilancio dell'ente e lo spostamento della competenza della restituzione da ente a Osl del pagamento delle rata comporterebbe una distorsione del principio della competenza finanziaria potenziata da cui discende che le obbligazioni passive devono essere imputate al bilancio dell'esercizio in cui le singole rate vanno in scadenza o, per meglio dire, diventano esigibili. Considerata la posizione espressa nella delibera n. 32/2022 e indipendentemente dalle motivazioni tecnico-giuridiche che stanno alla base delle diverse posizioni spesso divergenti sul tema delle anticipazioni di liquidità, ancora una volta si evidenzia il bisogno di rivedere l'istituto del dissesto non più in armonia con i principi introdotti dalla riforma di contabilità.

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