I temi di NT+L'ufficio del personale

Autoliquidazione Inail, concorsi e procedimenti disciplinari

di Gianluca Bertagna

La rubrica settimanale con la sintesi delle novità normative e applicative sulla gestione del personale nelle Pa.

Istruzioni operative per l'autoliquidazione Inail 2022-2023
In data 30 dicembre 2022, l'Inail ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, a questo link https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-istruzione-operativa-30-12-2022.pdf, la nota prot. n. 11838 del 29 dicembre 2022, ad oggetto "Autoliquidazione 2022/2023. Istruzioni operative", con particolare riferimento alle riduzioni contributive ed al riepilogo delle scadenze e delle modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

Presentazione della domanda di concorso a mezzo Pec e firma digitale
La sentenza del Tar Sardegna, sezione I, 12 dicembre 2022 n. 847 ha affermato che è illegittimo il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale disposto nei confronti del candidato che (come da indicazioni del bando), dopo aver sottoscritto digitalmente la domanda e gli altri documenti richiesti, li unisca in un unico file pdf, così inficiando, per impossibilità di verifica, le firme apposte; tuttavia inoltrando la documentazione a mezzo posta elettronica certificata. L'invio dal domicilio digitale dell'interessato, infatti, si sovrappone e "colma" la carenza della firma (digitale). In proposito va rammentato che l'articolo 8, comma 1, lettera c-bis), del Dlgs 82/2005 stabilisce che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni sono valide «se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis …, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis,comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione…».

Nessun conflitto di interessi tra presidenza della commissione di concorso e titolarità dell'ufficio per i procedimenti disciplinari
Non sussiste conflitto d'interessi in caso di coincidenza della presidenza della commissione di concorso (che disponeva l'esclusione di un candidato) con la titolarità dell'organo per i procedimenti disciplinari (per procedimento aperto nei confronti del medesimo soggetto, già dipendente dell'ente), in quanto la fattispecie non rientra in alcuna delle tassative cause d'astensione di cui all'articolo 51 del codice di proecedura civile. Lo ha affermato il Tar Lazio-Roma, sezione II stralcio, nella sentenza 13 dicembre 2022 n. 16793.

Previsioni regolamentari vincolanti per la composizione delle commissioni di concorso
Il Tar Abruzzo-L'Aquila, sezione I, nella sentenza 13 dicembre 2022 n. 441 ha concluso che quando il regolamento dell'ente prevede che a presiedere la commissione di selezione per progressione verticale sia il Segretario comunale, in relazione alle procedure per le categorie "D" apicali, l'ente non può legittimamente nominare un funzionario di altro ente, adducendo l'opportunità di non affidare il compito al Segretario in quanto tra i candidati risulti presente un dipendente inserito in un ufficio di cui lo stesso abbia la responsabilità. Dall'annullamento della determinazione di nomina della commissione segue, per illegittimità derivata, l'annullamento degli esiti della selezione.