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Taglio dei vitalizi, al giudice ordinario le controversie sulla delibera di riduzione dei consiglieri regionali

di Guido Befani

Appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario l’impugnazione di una delibera regionale con la quale il Consiglio di presidenza ha ridotto il vitalizio dei Consiglieri regionali, atteso che tale delibera ha natura meramente ricognitiva-esecutiva dei parametri di riduzione degli assegni vitalizi già predeterminati dalla legge regionale presupposta (e richiamata ai fini applicativi) sia nell’an che nel quantum che in ordine alla decorrenza temporale della prevista riduzione. È quanto affermano le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 30422/2018.

L’approfondimento
Le Sezioni unite sono intervenute individuando il Giudice competente a decidere una controversia relativa ad una delibera con la quale il Consiglio di presidenza di un Consiglio regionale (nel caso di specie, la Regione Veneto) ha ridotti i vitalizi corrisposti ai passati componenti.

La decisione      
Nel dichiarare la giurisdizione del Giudice ordinario, il Collegio ha avuto modo di rilevare come la prospettazione dei ricorrenti di far rientrare nella giurisdizione del Giudice amministrativo l’impugnativa della delibera regionale non appare in alcun modo condivisibile, dovendosi, al contrario confermare l'appartenenza della cognizione di una simile controversia alla giurisdizione del Giudice ordinario.
Per il Collegio, infatti, diversamente da quanto denunciato nell'interesse degli stessi ricorrenti, occorre sottolineare che con la delibera impugnata dinanzi al Giudice amministrativo non risulta, invero, esercitata alcuna valutazione discrezionale, avendo con essa l'ufficio preposto – ovvero l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - dato attuazione alle disposizioni legislative, dettando mere istruzioni operative e applicative delle prescrizioni già stabilite a monte dalla legge regionale n. 43/2014.
Pertanto, alla impugnata delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deve essere riconosciuta una natura meramente ricognitiva-esecutiva dei parametri di riduzione degli assegni vitalizi già predeterminati dalla legge regionale presupposta (e richiamata ai fini applicativi) sia nell'an che nel quantum che in ordine alla decorrenza temporale della prevista riduzione (si veda, in termini analoghi, Cassazione, Sezioni unite n. 23467/2016).
Trattandosi, in ultima analisi, di un'attività esecutiva-applicativa vincolata esercitata da parte dell'anzidetto Ufficio di Presidenza, come tale non implicante alcuna valutazione discrezionale ricollegabile alla comparazione e ponderazione di contrapposti interessi ricollegabili alla posizione dei ricorrenti e alla sfera della collettività sociale, con la conseguente esclusione della configurazione di una situazione giuridica soggettiva in capo agli stessi ricorrenti riconducibile a quella dell'interesse legittimo.

Conclusioni
Alla luce di queste premesse, ne deriva che il proposto ricorso deve essere respinto, con derivante affermazione dell'attribuzione della cognizione della controversia in oggetto alla giurisdizione del Giudice ordinario.

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