Urbanistica

Abusi, l'ordine di demolizione vale anche per il proprietario che non ha commesso la violazione

Lo ricorda il Tar Lazio respingendo il ricorso contro una sanzione pecuniaria: conta la disponibilità del bene

di Davide Madeddu

Nelle costruzioni abusive l'ordinanza di demolizione si può applicare al proprietario o a chi ha la disponibilità del bene anche se non ha commesso la violazione. È quanto emerge da una sentenza, la numero 6538/2022 pronunciata dalla Sezione Seconda quater del Tar del Lazio in merito a un ricorso presentato da una persona che si era vista notificare una sanzione pecuniaria di 4.250 euro dal Comune di Marcellina per «una asserita inottemperanza a un'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio».

Il ricorrente, tra i motivi, indica il fatto che l'articolo 31 «non indicherebbe espressamente i destinatari della sanzione pecuniaria ivi prevista e dovrebbe perciò reputarsi indirizzato al solo "responsabile dell'abuso", non anche al proprietario». Di qui, secondo il ricorrente, «l'illegittimità del provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria, che – alla stessa stregua dell'ordinanza di demolizione – non individuerebbe il ricorrente quale esecutore materiale delle opere né darebbe conto della disponibilità del bene in capo a lui (nemmeno risultando indicata la data di esecuzione delle opere)». Non solo, un altro aspetto indicato nel ricorso riguarda il fatto che «la sanzione pecuniaria non troverebbe cioè applicazione nei confronti del "proprietario non responsabile dell'abuso che non abbia anche il possesso del bene, per poter procedere alla demolizione». Una doglianza che il giudici definiscono «infondata».

I magistrati ricordano che «per consolidato orientamento gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato».

Pertanto, argomentano nel dispositivo, «la demolizione può essere ingiunta al proprietario non in forza di una sua responsabilità effettiva o presunta nella commissione dell'illecito edilizio (che ricade sui soggetti di cui all'art. 29) ma in ragione del suo rapporto materiale con la res che lo rende, agli occhi del legislatore, responsabile della eliminazione dell'abuso commesso da altri».

Quanto poi alle conseguenze legate all'inottemperanza all'ingiunzione per la demolizione e alla sanzione pecuniaria: «Il proprietario si deve ritenere responsabile quando, avendo la disponibilità e il possesso del bene o avendoli successivamente acquisiti, non abbia provveduto alla demolizione». Non solo: «tale sanzione pecuniaria non può trovare applicazione nei confronti del proprietario qualora oltre a non essere il responsabile dell'abuso non abbia il possesso del bene per poter procedere alla demolizione».

Nel dispositivo i giudici rimarcano che «ricade sul proprietario destinatario della misura sanzionatoria e non sull'amministrazione l'onere di allegare e provare l'esistenza di circostanze ostative alla demolizione, tra cui quella relativa all'asserita mancata disponibilità o mancato possesso del bene (trattandosi di un fatto impeditivo dell'integrazione della fattispecie sanzionatoria)». Ricorso «infondato e respinto».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©