Amministratori

Partecipate, dalle Sezioni Unite le linee guida per i controlli della Corte dei conti

Intervengono le Sezioni Riunite per enunciare alcuni principi di interesse generale

di Stefano Pozzoli

La legge concorrenza ha, come noto, attribuito una nuova funzione alla Corte dei conti in materia di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni, che deve esprimere un parere sugli atti deliberativi delle pubbliche amministrazioni procedenti. In merito intervengono le Sezioni riunite in sede di controllo (delibera n. 16/SSRRCO/QMIG/2022), in riscontro alla richiesta di pronunciamento di orientamento generale avanzata delle Sezioni regionali di controllo per il Veneto (delibera n. 135/2022/QMIG) e per l'Emilia-Romagna (delibera n. 124/2022/QMIG).

Al di là del tema specifico, ovvero la costituzione di una società consortile tra più atenei, il quesito è l'occasione per le Sezioni Riunite per enunciare alcuni principi di interesse generale.

Il primo è che si tratta "di una peculiare attività di controllo" e non di funzione consultiva. Un orientamento che ci lascia perplessi ma che poco cambia la sostanza delle cose.

In ogni caso, fermo il termine entro il quale la Sezione si deve esprimere, la Sezione può comunque "richiedere elementi informativi utili a valutare la ricorrenza dei requisiti prescritti dalla legge, fissando i tempi di riscontro da parte dell'Amministrazione, senza che ciò determini una sospensione del decorso del termine di sessanta" giorni.

In merito parametri della sostenibilità finanziaria e della compatibilità della scelta con i princìpi di economicità dell'azione amministrativa, la Sezione "verifica la completezza e l'adeguatezza degli approfondimenti condotti dall'Amministrazione, anche in ragione della complessità dell'operazione sottoposta ad esame, nonché l'affidabilità e attendibilità delle stime effettuate, ai fini di una valutazione complessiva di coerenza, ragionevolezza e compatibilità delle conclusioni cui perviene l'Amministrazione". Sotto questi profili, la Corte sottolinea che l'attività non è solo formale: "la non estensione al merito del sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi non esclude ogni eventuale verifica dei presupposti di fatto posti a fondamento del provvedimento scrutinato e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicare della legittimità di tale provvedimento; (…) detto sindacato, oltre che in un controllo di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, è limitato alla verifica che quel medesimo provvedimento non abbia esorbitato dai margini di opinabilità sopra richiamati".

Per la Corte, trai documenti istruttori ha un ruolo di rilievo un piano industriale: "Quanto al profilo della sostenibilità finanziaria, la verifica deve aver ad oggetto il piano finanziario sviluppato dall'Amministrazione, valutandone la completezza e l'adeguatezza di approfondimento. Il requisito della completezza implica la verifica che l'istruttoria condotta dall'Amministrazione contenga tutti gli elementi informativi per la comprensione del progetto deliberato. Il parametro dell'adeguatezza, invece, si riferisce alla valutazione dell'intensità degli approfondimenti istruttori richiesti, da modularsi in chiave proporzionale rispetto al grado di complessità dell'operazione societaria deliberata". Invece, per quanto riguarda "l'accezione soggettiva della sostenibilità finanziaria, l'esame della Corte dei conti è teso alla verifica della copertura delle spese legate all'investimento societario a carico del bilancio dell'Amministrazione procedente e al rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio anche in chiave prospettica".

Questa delibera, comunque, è solo il punto di partenza di un percorso. Infatti, la Sezione Toscana, (Del. 196/2022/QMIG) ha già chiesto al Presidente della Corte dei conti di deferire alle Sezioni Riunite se rientrino in quanto previsto dal TUSP solo la costituzione di società e gli acquisti di partecipazioni o anche le operazioni di natura straordinaria, quali le trasformazioni, gli aumenti di capitale riservati ad un ente pubblico già socio e le fusioni.

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