Fisco e contabilità

Incentivi per funzioni tecniche, cassa vincolata e spazi assunzionali: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

RICONOSCIMENTO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE
L'erogazione degli incentivi è subordinata alla preventiva quantificazione e costituzione del fondo previsto dall'articolo 113 Dlgs 50/2016, che trova la propria collocazione all'interno del quadro economico dell'intervento. La mancata previsione del fondo determina la carenza di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla erogazione degli incentivi tecnici, con conseguente impossibilità di erogare gli incentivi, in considerazione dei possibili riflessi sugli equilibri di bilancio dell'ente. È fatta salva la possibilità di erogare comunque gli incentivi a seguito di una successiva integrazione del quadro economico originariamente sprovvisto dell'apposito fondo, solo laddove ricorrano motivi adeguati a giustificazione dell'operazione, da esplicitare mediante congrua motivazione. Laddove nel quadro economico dell'intervento sia stato appostato il fondo senza tuttavia declinarne espressamente la composizione, è opinione della Sezione che l'ente possa comunque procedere alla erogazione dell'incentivo nel rispetto dei parametri di legge, considerato che in questo caso, a differenza del precedente, sono state apprestate le dovute coperture.
SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - PARERE N. 93/2022

CASSA VINCOLATA
L'assenza della puntuale movimentazione richiesta dai principi contabili della cassa vincolata non permette di definire l'ammontare complessivo delle entrate vincolate nella destinazione e l'eventuale loro impiego per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'articolo 195 del Tuel. L'assenza di questa quantificazione non consente neanche la valutazione del rispetto dell'articolo 222 del Tuel nel corso dell'esercizio. Questa irregolarità comporta, inoltre, la non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell'ente e allegato al rendiconto della gestione. La non corretta e integrale contabilizzazione dei flussi di cassa, rispetto alle componenti libera e vincolata, inoltre, potrebbe anche ostacolare l'emersione di eventuali situazioni di precarietà del bilancio in relazione a enti che ricorrono al costante o ripetuto utilizzo di fondi vincolati per il pagamento di spese correnti; sintomo, questo, dell'impossibilità di finanziare le spese ordinarie con le risorse destinate alla generalità del bilancio. 
SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA - DELIBERAZIONE N. 102/2022

CALCOLO DEGLI SPAZI ASSUNZIONALI
Il legislatore, per il tramite dell'articolo 33, comma 2 del Dl 34/2019 ha predeterminato, già in sede normativa, senza alcun margine di discrezionalità in capo all'ente, i parametri di riferimento e le relative modalità di calcolo (spese di personale/entrate correnti), strumentali all'individuazione, in considerazione della fascia demografica di appartenenza, della spesa di personale finanziariamente sostenibile. Tanto è vero che il legislatore, quando ha ritenuto di prevedere una deroga alla regola generale in tema di facoltà assunzionali ha, espressamente, provveduto in questo senso, così come è avvenuto con l'articolo 57, comma 3-septies, del Dl 104/2020 che ha sanciscito la "neutralità" della spesa e dell'entrata relativa all'assunzione di personale etero-finanziata.
SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 96/2022

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