Fisco e contabilità

Paradosso scadenze: preventivi contemporanei al check sugli equilibri

Il rinvio al 31 luglio trascina anche i termini per definire l’aggiornamento del Dup

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Cambia ancora il calendario per gli uffici finanziari dopo lo spostamento al 31 luglio del termine di approvazione del bilancio di previsione, allegati e Nota di aggiornamento al Dup.

Grazie alla deroga disposta, in via eccezionale per il 2022, dall’articolo 40, comma 4 del Dl 50/2022, gli enti locali possono applicare, già in sede di approvazione del bilancio, la quota libera dell’avanzo accertato con il rendiconto 2021.

A fronte del caro energia, le amministrazioni possono iscrivere, fra le previsioni iniziali delle entrate, il fondo di 250 milioni finalizzato a garantire la continuità dei servizi (articolo 27, comma 2 del Dl 17/2022), già ripartito con decreto del Viminale del 7 giugno.

Considerato che questi importi sono stati incrementati con ulteriori 170 milioni dall’articolo 40 del DL 50/2022, gli enti possono, in attesa dell'ulteriore riparto, ipotizzare un aumento dei contributi già assegnati, da calcolare in misura pari al 75% per i Comuni e al 40% per le Province.

Tra le previsioni è possibile poi inserire i contributi già assegnati quali ristori di entrata, legati all’emergenza Covid, a compensazione dell'imposta di soggiorno (Dm del 15 giugno 2022) e del canone di occupazione del suolo (Dm del 30 maggio 2022).

Gli enti che hanno approvato il rendiconto 2021 possono impiegare anche l’eventuale quota del risultato di amministrazione “svincolata” sulla base della determinazione dell’ammontare definitivo dell’Fcde a rendiconto 2021, per finanziare lo stanziamento del fondo crediti nel bilancio di previsione 2022/24.

Con la proroga del termine di approvazione del bilancio, scade al 31 luglio la possibilità di modificare le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi. In tema di Tari, l’articolo 43, comma 11 del Dl 50/2022 ha stabilito che il termine per l'approvazione delle delibere tariffarie, dei regolamenti e dei Pef è strutturalmente allineato a quello del bilancio di previsione se successivo al 30 aprile; di conseguenza per il 2022 il termine è il 31 luglio.

La stessa norma ha disposto che i Comuni che hanno già approvato i propri bilanci di previsione possono effettuare una semplice variazione per recepire gli eventuali effetti della successiva deliberazione dei provvedimenti relativi alla Tari, anziché dover procedere a una riapprovazione.

La proroga aggancia anche il termine del 31 luglio 2022, previsto dall’articolo 20 del Dl 73/2022, per garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’Irpef con i nuovi scaglioni stabiliti dall’articolo 1, comma 2, della legge 234/2021. Occorre porre particolare attenzione a questo adempimento, in quanto la norma prevede, per i Comuni che non dovessero adottare (o trasmettere) la delibera entro i termini, che per l’anno 2022 l’addizionale comunale sarà applicata sulla base dei nuovi scaglioni dell’Irpef e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell’anno 2021, con eliminazione dell’ultima.

Contestualmente all’approvazione del bilancio, gli enti locali dovranno, inoltre, procedere anche la salvaguardia degli equilibri. Non risultano, per ora, previste deroghe a questo adempimento, da effettuarsi almeno una volta all’anno entro il termine del 31 luglio, contestualmente all’assestamento generale del bilancio.

Riparte, infine, con il Dup che la giunta deve presentare al Consiglio entro il mese di luglio 2022, il ciclo della programmazione per il nuovo triennio 2023/2025.

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