I temi di NT+Tributi e bilanci a cura di Anutel

Niente esenzione Imu per gli immobili non destinati direttamente a compiti istituzionali

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

Gli alloggi del ministero della Difesa destinati ad attività ricettiva non rientrano nell'esenzione Imu/Ici prevista dall'articolo 7 del Dlgs 504/1992.

La Corte di cassazione, con la recente ordinanza n. 4572 del 14/02/2023, ha ribadito un principio ormai consolidato in materia di esenzione Imu.

La vertenza riguardava l'assoggettamento a Ici (e Imu) di alcuni immobili, di proprietà del Ministero della difesa, destinati ad attività ricettiva, a pagamento, rivolta ai dipendenti del medesimo ed ai loro familiari, sede di un «organismo di particolare protezione sociale».

La Commissione tributaria regionale aveva respinto le richieste del contribuente, evidenziando come nella fattispecie non potesse invocarsi l'esenzione di legge.

In particolare, ci si riferisce alla disposizione contenuta nell'articolo 7, comma 1, lettera a, del Dlgs 504/1992, applicabile nell'Ici , all'analoga (ma non identica) norma dell'articolo 9, comma 9, del Dlgs 23/2011 e, oggi, alla disposizione del comma 759, lettera a, dell'articolo 1 della legge 160/2019, che dal 2020 ha riscritto la disciplina dell'imposta municipale propria.

Le diverse disposizioni normative prevedono tutte l'esenzione dall'imposta degli immobili posseduti dallo Stato ed altri soggetti pubblici dalle stesse individuati destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

La giurisprudenza della Corte di cassazione ha da tempo affermato che tale disposizione richiede un presupposto soggettivo, ossia che il possessore dell'immobile (vale a dire per quanto riguarda il tributo il proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento) sia anche il diretto utilizzatore dello stesso ed un presupposto oggettivo, vale a dire la destinazione dell'immobile esclusivamente a compiti istituzionali. Quest'ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell'immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all'oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell'ente possessore, bensì la sua utilizzazione «diretta» ed «immediata» per l'assolvimento della finalità d'istituto, tale non potendosi considerare l'affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone (Cassazione. nn. 15025/2015; 30731/2011; 20850/2010, 14094/2010, 20577/2005 ed altre).

Seppure gli immobili, nel caso di specie, erano utilizzati per «finalità di consentire prioritariamente al personale in servizio presso Enti e Reparti di maggiore impegno operativo di trascorrere periodi di riposo e recupero psico-fisico in località aventi particolari caratteristiche climatiche», la Corte rammenta che il carattere tassativo dell'esenzione e la necessità di interpretare la disposizione di legge che la prevede secondo un criterio restrittivo, principio generale in ambito tributario, esclude la possibilità di qualsiasi agevolazione per gli immobili "indirettamente" utilizzati a tali fini istituzionali. La disposizione richiede invece, precisa la Corte, l'utilizzazione dell'immobile «diretta» ed «immediata» per l'assolvimento della finalità d'istituto, «tale non potendosi considerare l'affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone».

Significativa è la precisazione della Corte che, nel ribadire che le disposizioni tributarie speciali sono idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio, principalmente affidata a normativa secondaria o interna, evidenzia che la locuzione «"compiti istituzionali" si riferisce a quelle funzioni che costituiscono la ragion d'essere dell'ente e, pertanto, possono essere svolte solo da quest'ultimo e non va confusa con il concetto di servizio pubblico che può, invece, essere svolto anche da un privato».

In definitiva, l'esenzione spetta solo se l'immobile è utilizzato direttamente dal soggetto pubblico per svolgere esclusivamente compiti istituzionali, ossia sia utilizzato per l'attività istituzionale dell'ente (ad esempio come sede o ufficio), ma non nel caso in cui il bene sia utilizzato per attività di carattere privato, poste in essere da soggetti estranei all'ente, e costituenti un mero effetto o una mera conseguenza dell'attività svolta dall'ente medesimo.

(*) Vice presidente Anutel
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