Fisco e contabilità

Accordi col fisco, ok ai limiti locali alle materie concordabili

Legittimi i vincoli posti dai regolamenti comunali all’accertamento con adesione

di Pasquale Mirto

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 29010/2022, interviene per la prima volta sulla sorte delle istanze di accertamento con adesione presentate per materie non contemplate dal regolamento comunale, offrendo una soluzione pienamente condivisibile.

L’accertamento con adesione è lo strumento deflattivo più utilizzato, ma anche più abusato, dai contribuenti, sia perché comporta l’applicazione delle sanzioni nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge, e non di quelle irrogate, sia perché la normativa attribuisce al contribuente ulteriori 90 giorni per impugnare l’atto. È frequente il caso in cui al Comune arriva un’istanza di accertamento con adesione l’ultimo giorno utile per proporre ricorso per guadagnare altri 90 giorni.

L’accertamento con adesione deve essere recepito dal Comune con espressa norma regolamentare, altrimenti non troverà applicazione.

L’articolo 50 della legge 449/1997 attribuisce al Comune la possibilità di istituire l’accertamento con adesione «sulla base dei criteri» stabiliti dal Dlgs 218/1997, che disciplina l’istituto per i tributi erariali.

Molti Comuni lo hanno recepito adattandolo alla disciplina dei tributi comunali, in particolar modo all’Imu, limitandone però l'applicazione a materie concordabili, quindi tipicamente il valore delle aree fabbricabili, ed escludendo le ipotesi di determinazione vincolata del tributo dovuto, come l’Imu dovuta sulla base della rendita catastale.

La giurisprudenza di legittimità, ma anche quella costituzionale, si sono occupate dell’accertamento con adesione, ma quasi esclusivamente con riferimento agli effetti del verbale di mancato accordo, ovvero al problema se da quella data riprendono o meno i termini di impugnazione.

La Corte costituzionale, con sentenza 140/2011, ha ritenuto che la mera constatazione, in un atto atipico, che in una certa data non sia stato ancora raggiunto l’accordo, da un lato non impedisce che esso possa essere successivamente raggiunto prima dell’instaurazione del contenzioso, e dall’altro non esprime l’univoca volontà del contribuente di escludere, anche per il futuro, la composizione amministrativa della controversia. Pertanto, la constatazione del mancato accordo tra le parti non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all'istanza di accertamento con adesione, sia essa manifestata con dichiarazione espressa o mediante proposizione del ricorso. Conseguentemente il termine di 90 giorni non può essere compresso.

La Corte di cassazione, con la sentenza in commento, si è invece occupata del caso di istanza presentata per materia non concordabile. In particolare, il regolamento comunale prevede che l'accertamento con adesione non è applicabile agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, alle fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi e incontrovertibili, e comunque a condizione che ci sia materia concordabile.

Nel caso scrutinato dalla Corte di cassazione, l'istanza non riguardava materia concordabile e conseguentemente non poteva operare l'effetto sospensivo della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, conseguente, appunto all'insussistenza del presupposto per la sua presentazione. Il ricorso proposto usufruendo degli ulteriori 90 giorni è stato quindi dichiarato inammissibile per tardività.

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