Personale

Legittimo l'accordo decentrato che riconosce il buono pasto alla polizia municipale in turno a cavallo dell'ora di cena

Una lettura diversa rispetto all'indicazioni fornite a suo tempo dall'Aran

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Con la sentenza n. 5679/2022, la Corte di cassazione, sezione Lavoro, ha affermato che non può ritenersi in contrasto con la contrattazione nazionale (articolo 45 e 46 del contratto del 14 settembre 2000 e articolo 13 del contratto del 9 maggio 2006) un accordo decentrato che riconosca il diritto al buono pasto agli agenti di polizia locale che lavorano a cavallo dell'ora cena o nell'immediata contiguità con i normali orari di essa. La sentenza in questione è interessante perché fornisce una lettura diversa delle norme contrattuali che reggono la disciplina del buono pasto del personale degli enti locali, rispetto all'indicazioni fornite a suo tempo dall'Aran.

La disciplina contrattuale
L'articolo 45 del contratto del 14 settembre 2000 contiene la norma generale sul servizio mensa e sul buono pasto sostitutivo di esso, stabilendo, in combinazione anche con il successivo articolo 46, che il servizio o il buono spettino al personale che presti lavoro al mattino, con prosecuzione nelle ore pomeridiane e pausa intermedia.
L'articolo 13 del successivo contratto del 9 maggio 2006 ha poi previsto la possibilità «fermo restando l'attribuzione del buono pasto» di individuare, in sede di contrattazione decentrata integrativa, «figure professionali» che, per esigenze di continuità dei servizi e regolare svolgimento delle attività, con riferimento particolare ad alcuni settori, tra cui quello della vigilanza, possano fruire di una pausa pranzo da collocare «all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro». L'Agenzia in diverse occasioni (parere Ral 1266, Ral 1857) ha affermato che la formulazione del testo della clausola contrattuale consente di poter affermare che, ai fini della attribuzione dei buoni pasto, condizione legittimante è innanzitutto quella della necessaria esistenza di prestazioni lavorative che, iniziate in orario antimeridiano, proseguano comunque in orario pomeridiano.

Il fatto
Un ente locale ha provveduto, sulla scorta della summenzionata disciplina contrattuale, a regolamentare attraverso un accordo decentrato il riconoscimento del buono pasto al personale di polizia locale operativo per turni, con «esclusione delle fasce orarie 7/13, 8/14, comunque delle fasce mattutine, 14/20 e del turno notturno». Un dipendente ha agito in giudizio per ottenere il riconoscimento dei buoni pasto per i turni non rientranti nelle fasce lavorative escluse dal contratto decentrato. La vicenda, dopo aver visto la condanna dell'ente locale da parte della corte d'appello, è giunta sui i tavoli della Cassazione.
Il senso della previsione ampliativa dell'articolo 13 del contratto del 9 maggio 2006 va individuato nell'esigenza di tutelare quei dipendenti che svolgono la prestazione in turni che impegnano anche negli orari ordinariamente destinati alla consumazione di un pasto, indipendentemente dall'inizio della prestazione in orario antimeridiano.
Infatti, affermano i giudici, è indubbio che l'articolo 13 contenga una previsione ampliativa del diritto al buono pasto, di cui altrimenti non avrebbe avuto senso prevedere la salvezza, se il disposto avesse avuto riguardo soltanto al regime delle pause. Anzi è chiaro, prosegue la sentenza, che la previsione di una collocazione della pausa «all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro» non può che costituire - stante la contraddizione semantica del riferirsi di essa ad una pausa che non può essere tale perché non intermedia a due periodi di lavoro - una regolazione, al contempo, di un turno che viene così a essere privato di qualsiasi discontinuità e del connesso diritto al buono pasto, per il determinarsi di un'interferenza, considerando quel turno e quella pausa fittizia, con gli orari ordinariamente destinati alla consumazione della cena.
In sintesi non può ritenersi in contrasto con la contrattazione nazionale un accordo decentrato che riconosca il diritto al buono pasto agli agenti di polizia locale che lavorano in turno a cavallo dell'ora di cena o nell'immediata contiguità con i normali orari di cena.

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