Personale

Congedi, orario, retribuzione: tutti gli obblighi di comunicazione del decreto trasparenza nelle istruzioni del Lavoro

La ratio della riforma è quella di ampliare e rafforzare gli obblighi informativi, anche se questa operazione deve essere calata nella concretezza del rapporto

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con circolare n. 19/ 2022, ha fornito indicazioni interpretative su alcuni specifici profili degli obblighi informativi introdotti dal decreto legislativo n. 104 del 27 giugno 2022, cosiddetto «Decreto Trasparenza», che ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2019/1152 relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili.

Gli obblighi del datore di lavoro sono riferiti a una dettagliata serie di informazioni che devono essere rese al lavoratore al momento dell'instaurazione del rapporto, in maniera tale che quest'ultimo sia informato dei diritti e doveri che ne conseguono in relazione agli aspetti principali del contratto, nonché mediante la previsione di prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro.La ratio della riforma è quella di ampliare e rafforzare gli obblighi informativi, anche se questa operazione di ampliamento deve essere calata nella concretezza del rapporto di lavoro.

L'obbligo informativo infatti non è assolto con l'astratto richiamo delle norme di legge che regolano gli istituti oggetto dell'informativa, ma attraverso la comunicazione di come questi istituti, nel concreto, si atteggiano, nei limiti consentiti dalla legge, nel rapporto tra le parti, anche attraverso il richiamo della contrattazione collettiva applicabile al contratto di lavoro.Di particolare interesse sono i suggerimenti contenuti nella circolare, riferiti alle informazioni che devono essere rese ai lavoratori sulle ferie e sui congedi retribuiti. Se per le ferie resta fermo l'obbligo dell'indicazione della durata, per i congedi occorre porre particolare attenzione perché non tutti sono oggetto di informazione.Per il ministero, la formulazione della disposizione porta ad affermare che oggetto dell'informazione sono esclusivamente i congedi retribuiti, per cui non vi è obbligo di comunicazione di quelli per cui non è prevista la corresponsione della retribuzione.

Inoltre, l'obbligo di informazione per il datore di lavoro riguarda solo quelle astensioni espressamente qualificate dal legislatore come congedo (ad esempio, i congedi di maternità e paternità, congedo parentale e congedo straordinario per assistenza a persone disabili, congedo per cure per gli invalidi, congedo per le donne vittime di violenza di genere), ciò anche in ossequio ad un principio di ragionevolezza degli oneri informativi posti a carico del datore di lavoro.La circolare ministeriale fornisce chiarimenti sugli obblighi di comunicazione dove riferiti alle retribuzioni.

Vanno comunicate al lavoratore tutte quelle componenti della retribuzione di cui sia oggettivamente possibile la determinazione al momento dell'assunzione, secondo la disciplina di legge e di contratto collettivo, sulla previdenza e sull'orario di lavoro programmato.Sull'orario di lavoro programmato, si precisa che le informazioni devono riguardare, più che la generale disciplina legale, i riferimenti al contratto collettivo nazionale e le eventuali discipline interne che regolano il tema dell'orario nel luogo di lavoro.Nello specifico, le informazioni devono essere incentrate sulla concreta articolazione dell'orario di lavoro applicata al dipendente, sulle condizioni dei cambiamenti di turno, sulle modalità e sui limiti di espletamento del lavoro straordinario e sulla relativa retribuzione.

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