Personale

Prevenzione incendi, per la formazione dei professionisti confermata la modalità a distanza

Anche dopo la fine dello restano valide le regole emanate in piena pandemia per l'aggiornamento dei tecnici antincendio

di Mariagrazia Barletta

Restano valide anche dopo la chiusura dello stato di emergenza le regole emanate in piena pandemia per consentire l'aggiornamento e la formazione dei professionisti antincendio. Anche dopo il 31 marzo, i corsi di aggiornamento, validi per il mantenimento dell'iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi tenuti dal Viminale, potranno svolgersi in modalità streaming sincrono, ossia in videoconferenza. Le regole per la formazione a distanza messe a punto a dicembre 2020 dalla Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica dei Vigili del Fuoco, e aggiornate a marzo 2021, restano quindi intatte. A prolungarne la validità è stata una circolare del 24 marzo firmata dal capo del Corpo nazionale, Guido Parisi.

Le linee guida, oltre a permettere un ampio ricorso alla formazione e all'aggiornamento a distanza, fissano i criteri da applicare per garantire e verificare l'apprendimento da parte dei partecipanti. Sono inoltre valide - va ricordato – sia per i corsi di formazione (di 120 ore) che per quelli di aggiornamento. Dunque, lo svolgimento dei corsi in modalità Fad è possibile purché si seguano precise regole. Resta l'obbligo di prevedere un tutor d'aula e un test finale telematico per i corsi in videoconferenza. Per l'attribuzione dei crediti, la frequenza deve essere almeno pari al 90% della durata delle lezioni e bisogna rispondere correttamente ad almeno il 70% delle domande del test.

La fine dello stato di emergenza continua, seppure per pochi mesi, ad avere effetto anche sulle scadenze per l'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio. Più nel dettaglio, i professionisti iscritti negli elenchi del ministero dell'Interno hanno più tempo per centrare l'obiettivo delle 40 ore di aggiornamento quinquennale. Se il termine del primo o del secondo quinquennio di aggiornamento ricade nel lasso di tempo che intercorre tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, è possibile ottemperare agli obblighi formativi entro il 29 giugno 2022 (trascorsi 90 giorni dalla chiusura dello stato di emergenza). Significa che se il quinquennio di riferimento per l'aggiornamento è scaduto nel periodo di emergenza Covid (31 gennaio 2020 – 31 marzo 2022) e non si provvede a completare le 40 ore entro il 29 giugno, scatta la sospensione dagli elenchi del Viminale.

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