Fisco e contabilità

Svincolo fondo garanzia debiti commerciali, spese di rappresentanza e Fcde: le massime della Corte dei conti

La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

Svincolo fondo garanzia debiti commerciali
Il comma 863 della legge 145/2018 - a sua volta modificato dall'articolo 38-bis del Dl 34/2019 - prevede che «Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859». Quindi, sulla base di tale indicazione, la quota confluita nel risultato di amministrazione 2021 potrà essere liberata nel corso del 2022 se si verifica che nel corso del 2021 sono stati rispettati i tempi di pagamento e la riduzione dello stock del debito commerciale. La previsione per cui l'accantonamento può essere liberato nell'esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma, è motivata dalla circostanza che solo a fine anno, con la chiusura dell'esercizio, l'ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell'indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell'anno.
Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo - Deliberazione n. 44/2023

Spese di rappresentanza e regolamento
L'adozione di uno specifico regolamento (articolo 7 del Tuel) data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, consente, oltre al rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, una gestione amministrativa-contabile coerente con le norme inserite nella più ampia programmazione dell'ente, garantendo l'efficacia dell'attività ordinaria ed un contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.
Sezione regionale di controllo dell'Abruzzo - Deliberazione n. 48/2023

Costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde)
L'addizionale comunale non è, per sua natura, un tributo escluso dal Fcde. Occorre tenere conto del rischio di mancato versamento che, peraltro, i residui attivi risalenti all'annualità 2018, presenti in contabilità, confermano, a prescindere dal soggetto chiamato al versamento che, peraltro, notoriamente non è esclusivamente il datore di lavoro. Sul punto, peraltro, l'Ente dovrebbe valutare anche di dichiarare l'inesigibilità delle relative poste, con il conseguente obbligo di stralcio, come previsto dal principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, punto n. 3.3) che prevede che «Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità».
Sezione regionale di controllo del Piemonte - Deliberazione n. 28/2023

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