Fisco e contabilità

Tari, ai Pef 2022 mancano modelli e livelli standard

Da definire anche il tasso di inflazione programmata e le cifre sugli investimenti

di Simone Pellegrin

Nei primi giorni di agosto Arera ha pubblicato la delibera 363/2021 (NT+ Enti locali & edilizia del 5 agosto) con cui ha approvato il metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio che comprende gli anni 2022-2025. Il documento e l’allegato (Mtr-2) avrebbero dovuto consentire la predisposizione dei Piani finanziari Tari, vista la necessità di disporre delle nuove tariffe del tributo (o corrispettivo) entro la fine dell’anno. Tuttavia la delibera ha fatto rinvio a diversi successivi provvedimenti per la determinazione di elementi di importanza fondamentale anche solo per cominciare a lavorare ai nuovi Piani finanziari per il 2022.

I primi grandi assenti sono proprio gli schemi tipizzati per la predisposizione degli atti (articolo 27.4 dell’allegato): dal momento che per la prima volta Arera ha introdotto il concetto di Pef pluriennale è decisamente rilevante poter disporre dei modelli di documenti (tabelle e tracce per le relazioni) su cui poi gestori, Comuni ed enti territorialmente competenti potranno procedere.

Un altro elemento che l’Autorità non ha ancora reso noto, e che con ogni probabilità verrà introdotto al termine di un percorso già iniziato con la delibera 72/2021, è costituito dagli standard e livelli minimi di qualità del servizio a cui dovranno adeguarsi Comuni e gestori. Dal momento che costituiscono termine di confronto per l’inserimento di nuovi costi (come espresso nell'articolo 2 dell’allegato), possono diventare necessari per valorizzare le variabili incidenti sul costo totale efficiente e quindi sulle tariffe.

Venendo poi a dati e parametri aritmetici, necessari per poter predisporre i calcoli necessari ad ottenere le grandezze da coprire con tariffa, troviamo ancora non disciplinato il valore tasso di inflazione programmata (articolo 4.2), i valori dei tassi di inflazione per gli anni 2023, 2024 e 2025 (articolo 7.5) che potrebbe essere individuato anno per anno, ed infine il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi senza il quale non è possibile ad oggi provvedere al calcolo dei costi d'uso del capitale (articolo 13.9).

Infine, considerando il nuovo adempimento posto in capo ai gestori degli impianti di trattamento (discariche, inceneritori, ma anche impianti di recupero e di riciclo) che dal 2022 dovranno redigere un proprio piano finanziario, diviene essenziale poter disporre quanto prima dei criteri per la quantificazione delle componenti perequative ambientali: a seconda della gerarchia dei rifiuti esse potranno essere positive (e, in tal caso, il gestore ad esempio della discarica dovrà versare una somma alla cassa per i servizi energetici e ambientali) o negative (e il gestore dell'impianto di recupero invece dovrà ricevere dalla stessa cassa un contributo sulla base dei rifiuti trattati).

Sebbene l'Autorità abbia esplicitamente indicato, per tutti gli elementi sopra richiamati, che i successivi provvedimenti – utili a disciplinare i vari passaggi descritti - siano da adottare «in tempo utile per la determinazione delle entrate tariffarie secondo le scadenze stabilite dalla legge» è bene evidenziare che, ferma restando al momento la data di approvazione dei bilanci previsionali al 31 dicembre 2021, non rimanga molto tempo vista la mole del lavoro da mettere in conto, soprattutto se si osserva che le variabili rispetto al primo periodo regolatorio sono aumentate (si pensi solo ai conguagli di cui al Titolo V) e che il Piano Finanziario da adottare, già in sede di prima stesura, dovrà coprire un arco di tempo di ben 4 anni. I soggetti coinvolti auspicano quindi che l'Autorità provveda tempestivamente a mettere a disposizione tutto quanto necessario al fine di cominciare a lavorare a un adempimento che, ancor più che in passato, richiederà un impegno non affatto trascurabile.

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