Fisco e contabilità

Pnrr, per i vincoli di cassa nessun obbligo di apertura di conti speciali

Le risorse vanno trattate alla stregua dei trasferimenti, all'interno del conto di Tesoreria unica

di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini

Le risorse del Pnrr sono soggette ai vincoli di cassa, oltre che di competenza; esse vanno dunque trattate alla stregua dei trasferimenti, all'interno del conto di Tesoreria unica. Non richiedono invece l'apertura di ulteriori conti correnti vincolati. Arriva finalmente con una Faq pubblicata sul sito Italia Domani il chiarimento tanto atteso dai responsabili finanziari degli enti territoriali, su un tema operativo che li ha tenuti impegnati per settimane.

Le risorse relative ai progetti del Pnrr devono essere gestite secondo il Dm 11 ottobre 2021, il quale prevede, all'articolo 3, l'obbligo di far confluire i relativi trasferimenti sul rispettivo conto di Tesoreria Unica o, in mancanza di questo, sui rispettivi conti bancari/postali.

Premesso che i soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell'obbligo di perimetrare le risorse del Pnrr con l'accensione di appositi capitoli, il «Manuale delle procedure finanziarie degli interventi Pnrr» allegato alla circolare del Mef n. 29/2022 e in particolare il paragrafo 10, prevede per gli enti territoriali l'obbligo di integrare la descrizione di tali capitoli con l'indicazione della missione, componente, investimento e Cup.

Effettuata questa precisazione, le risorse vincolate del Pnrr per gli enti locali sono soggette al vincolo di cassa, secondo la disciplina dell'armonizzazione contabile.

Fin qui il chiarimento pubblicato sul sito Italia Domani. Nel commentarlo possiamo aggiungere che tale vincolo opera tuttavia solo laddove tali risorse siano riscosse anticipatamente. Nella maggior parte dei casi, invece, l'ente si trova ad anticipare le risorse, cioè ad effettuare i pagamenti e poi a ricevere il ristoro da parte delle amministrazioni centrali titolari delle risorse. Il punto 10.7 del principio della competenza finanziaria potenziata puntualizza infatti che quando l'ente paga in anticipo una spesa rispetto all'incasso della correlata entrata vincolata, il mandato di pagamento non è effettuato a valere di incassi vincolati. Di conseguenza, l'ordinativo di incasso concernente l'entrata, essendo il vincolo già stato rispettato, non è da considerare vincolato. Costituisce eccezione a questo principio l'incasso degli anticipi, laddove previsto. In questo caso, infatti, sia la reversale di incasso che il mandato di pagamento devono essere effettuati con l'indicazione dello specifico vincolo di cassa.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©