Urbanistica

Dl Aiuti, gli esperti regionali perdono il diritto di voto nella super-commissione Via per i progetti Pnrr

Più tempo per avviare i lavori della commissione. No a nuove prescrizioni in caso di proroga della validità del via libera all'intervento

di Mauro Salerno

Niente voto agli esperti nominati dalle Regioni coinvolte dagli interventi Pnrr, quindici giorni in più per avviare l'attività delle commissioni dopo la presentazione dei progetti e stop alle prescrizioni in caso di proroga della scadenza del via libera già concesso a un intervento. Il decreto Aiuti varato ieri in Consiglio dei ministri torna a occuparsi di Valutazione di impatto ambientale e apporta queste tre novità alla disciplina del Codice ambiente (Dlgs 152/2006) già ritoccata più volte nella speranza di semplificare uno degli iter più complessi e tormentati nel campo delle autorizzazioni propedeutiche ala realizzazione delle grandi infrastrutture.

La prima novità riguarda gli esperti che le Regioni possono nominare nel caso uno degli interventi finanziati dal Recovery plan le riguardi da vicino. Finora le norme concedevano anche a loro il diritto di voto. Ora questa possibilità viene cancellata, forse per evitare il proliferare di "no" dovuti a forme di sindrome Nimby.

La seconda novità riguarda i tempi di messa in moto dell'attività delle commissioni Via (sia nella forma ordinaria che in quella specializzata sui progetti Pnrr). Le norme attuali dicono che entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di Via le autorità competenti devono valutare che tutti i documenti siano a posto e che negli stesso termine (dunque sempre nei primi 15 giorni) le commissioni mettano in moto l'istruzione della pratica richiedendo eventuali integrazioni a chi propone il progetto. Il Dl Aiuti cambia questo assetto, forse troppo stringente, prevedendo che le commissioni si muovano nei 15 giorni sucessivi alla conclusione della verifica sulla completezza dei documenti allegati alla domanda. Come accadeva già prima, nel caso in cui la documentazione risulti ancora incompleta l'indicazione è quella di assegnare un termine perentorio di 30 giorni per mettere in regola le carte.

L'ultimo punto riguarda la proroga dei provvedimenti di Via concessi alle opere. L'ok della commissione ha una validità minima di cinque anni e deve tenere conto di una serie fattori tra cui la complessità dei progetti. Le norme attuali prevedono che se questo termine scade «senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di Via deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente». Ecco in quest'ultimo caso, cioè nel caso proroga di validità della Via, il decreto Aiuti aggiunge che il provvedimento di proroga non può contenere «prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di Via originario».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©