Personale

L'immissione in servizio del dipendente privo del titolo richiesto nel concorso integra un illecito contabile

La laurea non assorbe la mancanza del diploma specifico necessario a partecipare

di Pietro Alessio Palumbo

Sia che si tratti di rapporti in regime di diritto pubblico sia che si tratti di rapporto di lavoro privatistico alle dipendenze della Pa, l'immissione in servizio di un dipendente che non poteva accedere al concorso per difetto dei titoli di partecipazione fissati dalla legge o dal bando integra un illecito contabile contestabile sia nei confronti della commissione esaminatrice che del dipendente stesso. Con la sentenza n. 54/2022, la Corte dei conti Umbria ha chiarito che in materia di pubbliche selezioni le commissioni esaminatrici pongono in essere una attività vincolata o al più tecnico-discrezionale; per cui nella valutazione dei requisiti soggettivi e oggettivi devono applicare esclusivamente la legge e il bando di concorso. Non è quindi applicabile il cosiddetto principio dell'assorbimento atteso che la commissione non ha alcun potere di considerare che una laurea in una particolare disciplina possa assorbire un diploma di scuola ottenuto attraverso uno specifico percorso di studi. Neppure è possibile invocare il criterio della equipollenza atteso che quest'ultima dipende da una espressa norma di legge e non può essere rimessa a valutazioni arbitrarie e imprevedibili delle commissioni esaminatrici.

L'immissione in servizio del dipendente privo di titolo è deducibile in ogni momento, senza limiti temporali, trattandosi di una tipica ipotesi di nullità finalizzata a garantire interessi pubblici e privati di rilievo. E ciò anche perché la Pa presso cui è incardinato il dipendente privo dei titoli potrebbe non avere interesse ad agire in autotutela. Né lo svolgimento, anche per anni, da parte del dipendente privo di titolo di una funzione pubblica può sanare l'assenza del requisito che doveva possedere al termine di scadenza del bando di concorso: essendo ben consapevole della carenza del requisito non può vantare un affidamento ragionevole.

Nella vicenda la Corte ha ritenuto che non è possibile ritenere che il titolo di geometra possa essere assorbito in quello di perito agrario o laureato in agraria, trattandosi di valutazioni che possono essere fatte a livello normativo o in sede di indizione del bando concorsuale. Inoltre trattandosi di attività di valutazione e giudizio, non può che sussistere la rappresentazione e la volontà di porla in essere con conseguenziale imputazione a titolo doloso. Dal punto di vista dell'illecito contabile, l'assunzione di un dipendente senza titolo determina un pregiudizio consistente – come nella vicenda evidenziato già dalla Procura regionale - nella indebita percezione di emolumenti retributivi non spettanti, nel pagamento di contributi pubblici a fini previdenziali e nel disservizio determinatosi nella sfera della Pa per il mancato conseguimento degli obiettivi di legalità, efficienza, efficacia, economicità e produttività dell'azione pubblica; e nel difetto di connessione tra il potere esercitato e il fine istituzionale posto che la funzione del contratto non può porsi in contrasto con principi costituzionali.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©