Appalti

Violazione norme antinfortunistiche, se la condanna non è definitiva fuori dalle gare al massimo per tre anni

Lo ha stabilito il Tar Napoli, sezione I, 31 marzo 2022 n. 2149 accogliendo il ricorso di un soggetto escluso dal comune di Macerata Campania

di Francesco Machina Grifeo

L'esclusione da una gara per grave illecito professionale derivante da una sentenza penale di condanna non definitiva, in mancanza di una previsione legislativa, non può andare oltre il termine di tre anni dal fatto che ha originato la condanna. Lo ha stabilito il Tar Napoli, sez. I, 31 marzo 2022 n. 2149 (Pres. (ff.) Palliggiano, Est. Esposito) accogliendo il ricorso di un soggetto escluso dal comune di Macerata Campania dalla procedura di gara indetta per l'affidamento dei lavori di completamento del campo sportivo comunale, della pista di atletica e degli spogliatoi lato bocciodromo, per un importo di 137.500 euro.

La stazione appaltante escludeva il ricorrente per un grave illecito professionale accertato sulla base della sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condanna del legale rappresentante alla pena di anni tre di reclusione (per colpa generica e colpa specifica consistita nella violazione delle norme antinfortunistiche, in relazione alla caduta che aveva provocato il decesso l'11/4/2015 di un operaio edile).Il provvedimento di esclusione veniva comunicato il 14/12/2021.

Dalla sentenza del Tribunale risulta che il fatto è avvenuto l'11 aprile 2015 mentre l'indizione della gara "può dirsi avviata nell'anno 2021 (poiché era fissata al 30/11/2021 la data ultima per la presentazione delle offerte)". Emerge dunque, prosegue il Tar, che tra il fatto rilevante quale illecito professionale e l'indizione della gara siano decorsi ben più di tre anni (dato che rileva per quanto si dirà).

L'articolo 80 del Dlgs. n. 50/2016, chiarisce la decisione, non stabilisce alcunché in ordine all'efficacia temporale della causa di esclusione, laddove il fatto valutabile come illecito professionale, ai sensi del comma 5, lettera c), derivi da una sentenza penale non definitiva. I commi 10 e 10-bis dell'articolo 80, infatti, si occupano della durata dell'esclusione, nell'ipotesi in cui essa si tragga dalla sentenza penale di condanna definitiva, che non fissi la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (commi 10 e 10-bis, primo periodo), ovvero nel caso di adozione di un provvedimento amministrativo di esclusione (con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza, ove contestato in giudizio: comma 10-bis, secondo periodo).

Allorquando invece venga in rilievo un fatto che, come nella specie, sia valutato quale illecito professionale in base a una sentenza non definitiva, occorre rifarsi alla "norma di cui all'art. 57, par. 7, della direttiva 2014/24/UE, il quale ha previsto, in termini generali, che il periodo di esclusione per i motivi di cui al paragrafo 4 (all'interno del quale rientrano sia la causa di esclusione per gravi illeciti professionali [lett. c)], sia quella delle «false dichiarazioni […] richieste per verificare l'assenza di motivi di esclusione» [lett. h)]) non può essere superiore a «tre anni dalla data del fatto in questione» (di recente, Cons. Stato, sez. V, 27/1/2022 n. 575).

Applicando queste coordinate ermeneutiche, il Comune non avrebbe potuto procedere all'esclusione della ricorrente, atteso che tra il fatto che aveva originato la sentenza di condanna non definitiva (11/4/2015) e l'indizione della gara sono trascorsi più di tre anni.

In definitiva, nel caso di esclusione dalla gara d'appalto di una impresa per grave illecito professionale derivante dalla condanna del suo titolare con sentenza penale non definitiva, in assenza di una specifica disposizione normativa (riferendosi i commi 10 e 10-bis dell'articolo80, d.lgs. n. 50 del 2016 alla sentenza penale definitiva ovvero alla esclusione disposta con provvedimento amministrativo), è direttamente applicabile l'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24/UE, con la conseguenza che la causa di esclusione non può essere fatta valere se sono decorsi tre anni dal fatto che ha originato la condanna non definitiva.

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