Fisco e contabilità

Piao, per asseverare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio servono dati quanto più possibile certi e definitivi

La questione è stata anche oggetto di approfondimento nella riunione della Commissione Arconet del 14 dicembre

di Corrado Mancini

L'introduzione del Piao ha innescato negli enti locali dubbi e perplessità circa la necessaria coerenza dei suoi contenuti con gli altri documenti di programmazione e in particolare con il Dup e il Piano dei fabbisogni di personale; la questione è stata anche oggetto di approfondimento nella riunione della Commissione Arconet del 14 dicembre 2022 (su Nt+ Enti locali & edilizia del 12 gennaio).

Uno degli aspetti spinosi riguarda il momento in cui l'organo di revisione debba asseverare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio, posto dalla legge come adempimento imprescindibile ai fini dell'utilizzo della capacità assunzionale di cui all'articolo 33 del Dl 34/2019. E cioè, se l'asseverazione debba essere rilasciata in occasione della proposta di adozione del Dup, nel quale è necessario sia inserita la programmazione triennale del personale, oppure all'adozione del Piao che, per gli enti con pari o più di 50 dipendenti, assorbe il piano dei fabbisogni di personale (in quel momento bilancio e Dup sono definitivamente approvati).

La questione non risulta di agevole soluzione anche perché il legislatore lascia, nello specifico, il concetto di "asseverazione" in una dimensione quanto mai nebulosa senza delinearne contorni, modalità e tempi di rilascio, generando così varie interpretazioni.

Per meglio declinare le modalità di "asseverazione" è necessario fare riferimento alla sentenza n. 17/2022 delle Sezioni Riunite in cui viene posto in evidenza che ai fini della norma in esame, ciò che rileva è l'"equilibrio sostanziale" del bilancio, non limitato al formale pareggio contabile tra entrate e spese, ma esteso a considerare la complessiva situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'ente. Con la conseguenza che l'equilibrio prospettico richiesto rappresenta una fattispecie diversa e ulteriore rispetto ai prospetti degli equilibri allegati al bilancio in base al Dlgs 118/2011. In questa prospettiva la valutazione circa la sussistenza del permanere in futuro degli equilibri di bilancio, non può prescindere dalla valorizzazione di tutti i fattori potenzialmente perturbanti, incluso lo stato e l'andamento prospettico dell'indebitamento e delle eventuali passività applicate agli esercizi futuri.

A tale fine, si legge nella sentenza, l'atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della "veridicità" e "attendibilità" dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso. In questa prospettiva, assume valore dirimente la verifica della sussistenza, sufficientemente sicura, non arbitraria e irrazionale, di adeguate coperture economiche con riguardo alla complessiva mole di oneri incidenti sul bilancio anche negli esercizi a venire. L'atto di asseverazione si pone, quindi, all'esito di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l'ente e, per esso, i soggetti all'uopo incaricati, nella "mappatura" di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a "misurare" la condizione di equilibrio "sostanziale" e prospettico dell'ente.

Elementi, circostanze e fattori che difficilmente si possono riscontrare il 31 luglio o il 15 novembre in sede di presentazione del Dup o della sua nota di aggiornamento, in quel momento l'organo di revisione può contare solamente su una proposta di programmazione per il successivo triennio che potrebbe essere modificata anche in maniera sostanziale in sede di confronto consigliare ed approvazione; non sussistendo quindi, in quel momento, la "certezza", la "veridicità" e l'"attendibilità" dei fattori posti alla base del giudizio. Perché se, come sostenuto dalle Sezioni Riunite, l'atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di "equilibrio sostanziale", lo stesso si deve basare su dati quanto più possibile certi, attendibili e definitivi.

In questa direzione si è espresso anche il rappresentante del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nella c riunione di Arconet del 14 dicembre, ribadendo «la necessità di fornire regole chiare agli enti, anche per consentire agli organi di revisione di assolvere alla prevista asseverazione che può avvenire solo con riferimento a documenti definitivamente approvati».

Anche perché, come sostenuto dalle Sezioni Riunite, un atto di asseverazione basato su dati, elementi o fattori non veritieri o non attendibili (tali possono essere quelli contenuti in proposte di programmazione non ancora definitivamente approvate) viene meno allo scopo della norma, cioè creare affidamento.

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