Fisco e contabilità

Rottamazione quater e mini ruoli, ai Comuni lasciata ampia autonomia

Apertura ai municipi che non si avvalgono di agenzia delle Entrate-Riscossione

di Luigi Lovecchio

Via libera allo stralcio e alla rottamazione delle ingiunzioni fiscali dei Comuni e dei loro concessionari. Con la modifica apportata alla legge di conversione del “decreto bollette”, in corso di approvazione, si estendono ai Comuni che non si avvalgono di agenzia delle entrate - riscossione le previsioni agevolative relative all’azzeramento dei mini ruoli, di valore non superiore a 1.000 euro, e alla rottamazione quater. Si tratta di una facoltà, non di un obbligo, dunque, da esercitare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della suddetta legge di conversione. I Comuni avranno peraltro ampi poteri per disciplinare le regole applicative della rottamazione, a partire dalle scadenze di riferimento e dal numero delle rate per il pagamento del dovuto.

Con riferimento allo stralcio delle mini partite, si ricorda che deve trattarsi di affidamenti eseguiti entro il 31 dicembre 2015, il cui importo residuo non superi 1.000 euro. Nel caso della riscossione diretta dei Comuni o affidata ai privati abilitati, non esistendo tecnicamente la fase dell’affidamento, si dovrebbe guardare alla data di emissione dell’ingiunzione, risultante da data certa (ad esempio, numero e data di protocollo). Esattamente come è accaduto per i ruoli, gli enti locali avranno la possibilità di scegliere tra tre possibilità: a) l’annullamento totale del debito residuo; b) l’annullamento parziale, limitato alle somme aggiuntive rispetto alla sorte capitale (ad esempio, sanzioni e interessi); c) il non esercizio della facoltà, con l’effetto che il debito resta intatto.

Passando alla rottamazione quater, la norma in via di approvazione stabilisce che le amministrazioni locali possano deliberare lo stralcio parziale delle ingiunzioni emesse ovvero delle partite affidate entro il 30 giugno 2022. A quest’ultimo riguardo, si evidenzia che, a partire dal primo gennaio 2020, anche i comuni emettono accertamenti esecutivi, il cui carico può essere affidato ad un soggetto abilitato. Ne deriva che il riferimento al 30 giugno 2022 deve essere contestualizzato. In caso di somme oggetto di ingiunzioni fiscali, come già detto, dovrebbe rilevare l’emissione dell’atto (non necessariamente la notifica) entro il 30 giugno scorso.

In caso di accertamenti esecutivi, con riscossione coattiva svolta da privati abilitati, si dovrebbe guardare alla trasmissione del carico da parte del comune, esattamente come accade per l’agenzia delle entrate. Infine, in caso di accertamenti esecutivi, con riscossione coattiva svolta direttamente dal comune, il perimetro della sanatoria dovrebbe includere gli accertamenti per i quali, al 30 giugno scorso, sono scaduti, si ritiene, i 60 giorni dalla notifica, previsti ai fini dell’attivazione della riscossione coattiva.

I Comuni hanno completa libertà di stabilire sia il numero delle rate di pagamento, sia le scadenze per la presentazione delle istanze e per la comunicazione delle somme dovute. L’entità dello sconto coincide invece con quello “statale”: si paga sempre la sorte capitale, più le spese di notifica e quelle esecutive.

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