Fisco e contabilità

Ausiliari del traffico, locazione immobili, fondi alimentari e debiti fuori bilancio: le massime della Corte dei conti

La sintesi delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti

di Marco Rossi

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

AUSILIARI DEL TRAFFICO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE
L'operatore comunale di mobilità, riconducibile alla figura di ausiliario del traffico, assunto con contratto a tempo indeterminato e al quale con provvedimento del sindaco vengono assegnate le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, non può essere considerato personale appartenente al corpo di polizia municipale di cui non riveste alcuna qualifica ordinamentale, nè può essere titolare di tutte le funzioni in materia di polizia stradale previste per il personale della polizia municipale, essendo incaricato solo dell'espletamento di uno specifico servizio di polizia stradale. Infatti, sulla base delle disposizioni di legge, gli ausiliari si presentano quindi come figure diverse dalla polizia municipale che, incaricate dal sindaco, collaborano e coadiuvano il personale della polizia municipale con compiti limitati all'inosservanza dei limiti temporali di sosta, inosservanza dell'obbligo di pagamento e di azionamento del dispositivo di controllo, inosservanza della segnaletica stradale nei contesti urbani definiti dalla disposizione normativa. Di conseguenza, non appartenendo al corpo di polizia municipale, non può essere destinatario di disposizioni di previdenza integrativa prevista solo per i beneficiari ben individuati dalla legge e nella fattispecie per il personale del corpo di polizia municipale.SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELL'EMILIA ROMAGNA - PARERE N. 24/2022

LOCAZIONE DI IMMOBILE ADIBITO A CASERMA
Rientra nella autonoma determinazione del Comune, in coerenza con le finalità dell'ente e con gli equilibri di bilancio la decisione di concedere in locazione (a canone agevolato) alla amministrazione dello Stato, un immobile di sua proprietà adibito a caserma da allestire con alcuni rinnovati elementi di arredo da acquistare da parte dell'ente locale. Il canone agevolato costituisce un onere corrente (nel senso della minore entrata) per il Comune (e, nello stesso modo, a maggior ragione, andrebbe considerato il comodato gratuito), con la conseguenza che deve sussistere una valida motivazione che è rappresentata dalla tutela del bene pubblico sicurezza dei cittadini, il quale non può appartenere a un unico livello di amministrazione (lo Stato) ma deve rappresentare una responsabilità per tutti gli enti che si occupano degli interessi pubblici della collettività amministrata, concorrendo, infatti, a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica tutela.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - PARERE N. 24/2022

TRASFERIMENTI DEI FONDI ALIMENTARI E SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Le risorse derivanti dai trasferimenti statali previsti per l'anno 2020 (previsti dal Dl 154/2000), al fine di dare attuazione a misure di solidarietà alimentare a favore dei soggetti colpiti dalle conseguenze economiche connesse all'emergenza epidemiologica, non possono essere destinate alla copertura dei costi di gestione del servizio mensa scolastica, né tantomeno, a fortiori, della quota a carico del Comune. Si tratta, infatti, di trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione con la conseguenza che, qualora queste somme non siano state impegnate entro il 31 dicembre 2020, esse costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione. L'ente, peraltro, è tenuto ad assicurare a regime la sostenibilità dei costi di gestione dei servizi a domanda individuale, ivi compreso il servizio di mensa scolastica, e la loro compatibilità con la tutela degli equilibri di bilancio, non potendo avvalersi di trasferimenti una tantum con specifico vincolo di destinazione (nel caso di specie, il sostegno alimentare), connessi all'emergenza epidemiologica in atto, per garantire l'equilibrio economico-finanziario di gestione del servizio mensa scolastica. Spetta in ogni caso all'ente, nell'ambito delle sue scelte discrezionali e nel rispetto dei vincoli economico-finanziari vigenti, determinare l'entità dei costi del servizio mensa scolastica da coprire mediante il contributo dei fruitori e i casi di erogazione gratuita, garantendo che questa scelta sia compatibile con la tutela degli equilibri economico-finanziari.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CAMPANIA - PARERE N. 9/2022

DEBITI FUORI BILANCIO E STANZIAMENTI DI BILANCIO
Gli impegni di spesa per le prestazioni contrattuali effettuate dal concessionario dei servizi cimiteriali, in quanto assunti successivamente all'esecuzione del contratto, costituiscono violazione delle regole sul procedimento di spesa, determinando irregolarità contabile del procedimento stesso. Ciò posto, l'esistenza di stanziamenti nel bilancio di previsione per importi corrispondenti a quelli impegnati destinati alla spesa di cui trattasi consente tuttavia di escludere che, nel caso di specie, sia configurabile un debito fuori bilancio, da assoggettare alla procedura di riconoscimento di legittimità prevista dall'articolo 194 Dlgs 267/2000. L'esistenza dello stanziamento assicura, infatti, che l'obbligazione si è originata nell'ambito delle autorizzazioni alla spesa concesse dall'organo politico in sede di bilancio di previsione, rendendo di fatto superflua l'ulteriore delibera da parte del Consiglio comunale volta a riconoscere l'utilità della prestazione e a ricondurre al bilancio il relativo debito pecuniario. Difetta, in ultima analisi, quel presupposto di fatto (quale è la genesi del debito al di fuori del bilancio) che vale a distinguere la fattispecie prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera e), Tuel (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'articolo 191 Tuel) dalle altre ipotesi contemplate dall'articolo 194 Tuel.
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA - DELIBERAZIONE N. 35/2022

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