Amministratori

Affidamento in house, indispensabile una valutazione fondata su dati ed analisi comparative

Che tenga conto di tutti i parametri individuati dal Codice Appalti, compreso quello di economicità della gestione

di Stefano Pozzoli

«Una valutazione di convenienza economica del tutto svincolata dal raffronto con il ricorso al mercato». Questo il giudizio del Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza n. 3562/2022, riguardo alla decisione del Comune di Catanzaro di affidare direttamente i servizi cimiteriali a una propria società in house.

Il Comune aveva infatti optato per abbandonare la strada dell'affidamento del servizio per gara e di gestirlo in futuro per il tramite di una propria azienda. La delibera di affidamento, però, è stata considerata carente sotto il profilo della dimostrazione della congruità economica.

La sentenza è l'occasione per ricordare che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è univoca nel richiedere una valutazione di convenienza della scelta di internalizzazione che tenga conto di tutti i parametri individuati dall'articolo 192, comma 2, del Codice degli Appalti, compreso quello di economicità della gestione. Il Comune deve dare conto di una serie di parametri afferenti alla qualità del servizio (quali i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta in termini di "universalità e socialità" del servizio, nonché di "efficienza" e di "qualità" del servizio, oltreché di "ottimale impiego delle risorse pubbliche") che esulano dalla economicità in senso stretto ma che concorrono a sostenere, sotto il profilo motivazionale, il provvedimento di affidamento.

Oltre a ciò, è però indispensabile un giudizio di convenienza economica riferito all'offerta, così come in concreto formulata dalla società partecipata, con specifico riferimento all'affidamento di cui si tratta, poiché l'inesistenza (o errata valutazione) di una corretta misurazione della economicità della gestione in house comporta che venga automaticamente a cadere la scelta complessiva.

Il Consiglio, nel caso di specie, giudica particolarmente carenti molteplici aspetti: «a) non sono stati valutati i costi di gestione dei servizi; b) non sono state indicate le singole voci del servizio nonché specificati i costi attuali sostenuti dal Comune e quelli che l'Ente sosterrà per l'affidamento in house; c) non sono stati comparati i costi praticati dall'affidataria in house con quelli medi rilevati attraverso l'osservatorio provinciale, constatandosene l'allineamento; d) non è stata data evidenza ai servizi e attività aggiuntive, valutati dal Comune in termini qualitativamente migliorativi rispetto alle pregresse gestioni».

Il Consiglio ricorda che sia l'articolo 34, comma 20, del Dl 179/2012 sia l'articolo 192, comma 2, deò Codice Appalti, impongono un onere di istruttoria e motivazione "rafforzati" per l'inhouse providing (Consiglio di Stato, V, sentrnza n. 1596/2021). E, con specifico riferimento alla prospettiva economica, è necessario dimostrare la convenienza dell'affidamento in house del servizio rispetto all'alternativa del ricorso al mercato, attraverso una comparazione tra dati da svolgersi mettendo a confronto operatori privati operanti nel medesimo territorio, al fine di dimostrare che quello fornito dalla società in house è il servizio più economicamente conveniente ed in grado di garantire la migliore qualità ed efficienza (Consiglio di Stato, V, sentenza n. 6456/2018 e IV, n. 5351/2021).

Nel caso di specie, in conclusione «l'ente si è limitato ad affermazioni per lo più generiche e riferibili allo schema dell'in house in generale, senza procedere, sviluppando in termini concreti un'indagine quali-quantitativa, ad esplicitare le ragioni della preferenza, in modo da rendere intellegibile e controllabile la congruità economica dell'offerta».

In altre parole la decisione del ricorso all'in house non può essere esperita attraverso una delibera generica, ma deve essere fondata su dati ed analisi comparative che dimostrino le ragioni, anche economiche, di tale scelta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©