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Alla minoranza anche altre commissioni oltre a «controllo e garanzia» se lo prevede il regolamento

Così il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale sull'assegnazione alle opposizioni della presidenza

di Manuela Sodini

L'assegnazione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari di controllo o di garanzia non comporta la loro esclusione dalla presidenza delle altre commissioni nel caso in cui, sulla base del sistema elettorale previsto dal regolamento, ne sussistano le condizioni. Così si è espresso in un parere il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno.

Il parere origina dalla richiesta di una Prefettura circa il mancato riconoscimento della regolarità della elezione alla presidenza della VI Commissione consiliare di un Comune attribuita, a seguito dello scrutinio, a un consigliere di minoranza, questo in virtù del verbale di elezione, dove verrebbe specificato che il voto stesso risulterebbe infruttuoso, in quanto alle minoranze va attribuita la presidenza della settima commissione «controllo e garanzia».

Nel parere si osserva che secondo l'articolo 38, comma 6, del Tuel, lo statuto può prevedere la costituzione di commissioni consiliari, istituite dal consiglio «nel proprio seno». Una volta istituite, le commissioni sono disciplinate dal regolamento comunale con l'unico limite, posto dal legislatore, riguardante il rispetto del criterio proporzionale, nel senso che le forze politiche presenti in consiglio devono essere rispecchiate anche nelle commissioni. Il parere richiama poi l'articolo 44, comma 1, del Tuel che contiene una disposizione di salvaguardia, stabilendo che lo statuto deve prevedere «le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite». Tale disposizione tutela le minoranze, ma, come viene precisato nel parere, non intende escluderle dalla presidenza delle altre commissioni consiliari nel caso in cui, sulla base del sistema elettorale previsto dal regolamento, ne sussistano le condizioni.

Nella fattispecie, lo statuto comunale disciplina le commissioni consiliari, prevedendo, in particolare, che «per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione». Esso, inoltre, rinvia al regolamento «il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni».

Il parere conclude affermando di concordare con la Prefettura in ordine alla validità dell'elezione del presidente anche in considerazione del fatto che nessuna norma del regolamento sembra, comunque, limitare la presidenza in favore della minoranza solo alla commissione controllo e garanzia.

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